Norme transitorie urbanistiche di stretta interpretazione e onere documentale completo (TAR Lombardia n. 348 del 31.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le norme transitorie che consentono l’ultrattività di una previgente disciplina urbanistica, in deroga all’assetto dettato dal vigente strumento di governo del territorio e a tutela esclusiva dell’interesse privato, sono di stretta interpretazione. Il privato che intenda beneficiarne deve adempiere in maniera puntuale all’onere previsto, che comprende la presentazione, entro il termine fissato, di un’istanza completa di tutta la documentazione richiesta dalla normativa vigente. Il mancato rispetto del termine o la carenza documentale costituiscono elementi ostativi all’accesso al trattamento di favore. L’Amministrazione non è tenuta a supplire alla incompletezza mediante acquisizione di documenti prodotti in un diverso e anteriore procedimento, quando parte della documentazione sia comunque stata depositata solo dopo la scadenza. Il diniego di autotutela non richiede la comparazione dell’interesse pubblico con quello del privato, giacché l’art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990 opera solo in presenza di un provvedimento favorevole da annullare.
Il Fatto
La società ricorrente è proprietaria di un’area in Milano inserita dal PRG del 1980 in zona B2, destinata a recupero urbanistico. Il PGT del 2012 aveva mutato la disciplina di zona, prevedendo però una norma transitoria che consentiva, entro due anni, di presentare istanza di piano attuativo, di convenzionamento planivolumetrico e/o di permesso di costruire per mantenere l’applicabilità della previgente disciplina. La società aveva presentato istanza di convenzionamento nel 2014, senza che il procedimento si concludesse.
Con il PGT del 2020, l’art. 52, comma 8, del piano delle regole ha previsto che le istanze di convenzionamento sono fatte salve a condizione che, entro tre mesi dalla pubblicazione, l’operatore rinnovi l’interesse mediante richiesta di permesso di costruire completa di tutta la documentazione. La società ha presentato la richiesta il 24 luglio 2020, a ridosso della scadenza del 27 luglio 2020. Il Comune ha respinto l’istanza per carenza documentale; ha poi rigettato anche l’istanza di annullamento in autotutela.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la ratio della disciplina transitoria. Le norme che consentono eccezionalmente l’applicazione di una disciplina risalente nel tempo, dando ultrattività a norme abrogate e non più confacenti all’interesse pubblico, sono di stretta interpretazione. Il privato deve quindi adempiere in maniera puntuale agli oneri previsti. La disciplina è ritenuta ragionevole: solo la seria intenzione di realizzare l’intervento giustifica la tutela dell’interesse a mantenere la vecchia disciplina, e solo il completo adempimento dimostra tale intenzione.
Pertanto l’art. 52, comma 8 impone la presentazione, entro il termine, di un’istanza corredata da tutta la documentazione prevista. Il mancato rispetto del termine o la carenza di qualche documento sono elementi ostativi. Nel caso concreto, la domanda era stata presentata a ridosso della scadenza e non era completa: diversi documenti sono stati prodotti solo con le osservazioni al preavviso di diniego, depositate il 23 gennaio 2021, quindi dopo la scadenza. La ricorrente non ha dimostrato il tempestivo caricamento sul portale e ha ammesso che altra documentazione non è mai stata prodotta prima.
Ne consegue l’irrilevanza delle censure sull’obbligo dell’Amministrazione di valutare i documenti del procedimento del 2014: anche ammesso tale obbligo, parte della documentazione necessaria è stata depositata tardivamente e non era ricompresa tra i documenti di quel procedimento. Le garanzie procedimentali risultano rispettate, essendo stato inviato il preavviso di rigetto seguito dalle osservazioni di parte.
Quanto all’art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990, la norma tutela il privato che confida nella legittimità del provvedimento favorevole e impone all’Amministrazione di dare conto delle ragioni di interesse pubblico solo quando intenda annullare l’atto. Quando il potere di autotutela non viene esercitato, la norma non si applica. Inoltre l’interesse del Comune è quello sotteso al vigente PGT, non quello della risalente disciplina anteriore. Il ricorso è quindi respinto, con compensazione delle spese; la reiezione delle censure rende infondata anche la domanda risarcitoria.
Nota della Redazione
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