Termine decadenziale e danno da ritardo (TAR Puglia n. 194 del 11.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di risarcimento per lesione di interessi legittimi è soggetta al termine decadenziale di centoventi giorni decorrente dal giorno in cui il fatto si è verificato ovvero dalla conoscenza del provvedimento, ai sensi dell’art. 30, comma 3, cod. proc. amm.. Nel caso di danno da ritardo relativo a un interesse legittimo pretensivo, il danneggiato deve provare la spettanza del bene della vita, dimostrando che, in caso di tempestivo esame della domanda, l’autorizzazione sarebbe stata rilasciata. L’indennizzo da mero ritardo ex art. 2-bis, comma 1-bis, l. n. 241/1990 presuppone l’immediata sollecitazione del potere sostitutivo ex art. 2, comma 9-bis, l. n. 241/1990 entro i successivi venti giorni, ai sensi dell’art. 28, comma 2, d.l. n. 69/2013. L’indennizzo è inoltre riconosciuto solo ai procedimenti iniziati dopo l’entrata in vigore della legge di conversione.
Il Fatto
La società ricorrente ha chiesto il risarcimento del danno asseritamente subito in relazione al diniego opposto il 20.8.2013 sull’istanza di autorizzazione unica ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003, presentata nel 2008 per un impianto eolico di potenza nominale di 25,00 MW. La società ha dedotto la violazione del termine di 180 giorni previsto dalla normativa di settore per la conclusione del procedimento.
Ha chiesto, quale danno emergente, la somma di € 685.714,29, ovvero una somma equitativa, e per il lucro cessante € 2.607.142,86, oltre a un importo equo a titolo di indennizzo ex art. 2-bis l. n. 241/1990. La Regione ha eccepito la tardività del gravame e, nel merito, l’assenza di responsabilità per l’incompletezza dell’istanza, oggetto di integrazioni a distanza di due anni.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via prioritaria l’eccezione di tardività. L’art. 30, comma 3, cod. proc. amm. impone che la domanda risarcitoria per lesione di interessi legittimi sia proposta entro il termine decadenziale di centoventi giorni dal giorno in cui il fatto si è verificato o dalla conoscenza del provvedimento. Poiché il procedimento si è concluso con il diniego il 20.8.2013, la ricorrente ha agito ben oltre ogni termine, decadenziale e non.
Per completezza, il Tribunale chiarisce che il ricorso è comunque inammissibile e infondato. Sotto il primo profilo, l’articolazione del gravame è apparsa per lunghi tratti generica e talvolta criptica, non rispettando le prescrizioni dell’art. 40, comma 1, cod. proc. amm..
Nel merito, la domanda è carente in ordine agli elementi oggettivi e soggettivi costitutivi della fattispecie risarcitoria. Il Collegio richiama la giurisprudenza del Consiglio di Stato (Cons. Stato n. 7789/2024 e n. 7180/2024), secondo cui, ai fini del risarcimento del danno da ritardo relativo a un interesse legittimo pretensivo, il danneggiato deve dimostrare la spettanza del bene della vita, provando che, in caso di tempestivo esame della domanda, l’autorizzazione sarebbe stata rilasciata. Tale dimostrazione difetta nel caso di specie.
Quanto alla domanda ex art. 2-bis, comma 1-bis, l. n. 241/1990, essa è inammissibile perché la richiesta di indennizzo presuppone l’immediata sollecitazione del potere sostitutivo ai sensi dell’art. 28, comma 2, d.l. n. 69/2013, convertito dalla l. n. 98/2013: scaduti i termini, l’istante deve rivolgersi all’autorità titolare del potere sostitutivo entro la scadenza perentoria dei successivi venti giorni. Inoltre, per l’art. 28, comma 10, d.l. n. 69/2013, l’indennizzo da mero ritardo spetta solo ai procedimenti iniziati dopo l’entrata in vigore della legge di conversione.
Il ricorso è quindi dichiarato irricevibile. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 2.000,00, oltre accessori, in favore della Regione Puglia.
Nota della Redazione
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