Danno da ritardo nella conclusione del procedimento e decadenza dall’azione risarcitoria (TAR Puglia n. 195 del 11.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di risarcimento del danno per lesione di interessi legittimi è soggetta al termine di decadenza di centoventi giorni decorrente dal giorno in cui il fatto si è verificato, ovvero dalla conoscenza del provvedimento se il danno deriva direttamente da questo. Nel caso di danno da ritardo nella conclusione del procedimento, il termine decorre dalla data di adozione del provvedimento conclusivo, anche di diniego. Ai fini del risarcimento del danno da ritardo relativo a un interesse legittimo pretensivo, il danneggiato deve provare la spettanza del bene della vita, dimostrando che, in caso di tempestivo esame dell’istanza, l’autorizzazione sarebbe stata rilasciata. L’indennizzo ex art. 2-bis, comma 1-bis, l. n. 241/1990 presuppone l’immediata sollecitazione del potere sostitutivo ai sensi dell’art. 28, comma 2, del d.l. n. 69/2013, convertito dalla l. n. 98/2013, e opera solo per i procedimenti iniziati successivamente all’entrata in vigore della legge di conversione.
Il Fatto
La società ricorrente ha chiesto il risarcimento del danno asseritamente subito per il ritardo con cui la Regione ha provveduto sull’istanza di rilascio dell’autorizzazione unica di cui all’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, presentata nel 2008 per la realizzazione di un impianto eolico di potenza nominale di 27,50 MW. Il procedimento si è concluso con un diniego adottato il 10.4.2014. La ricorrente ha lamentato la violazione del termine di 180 giorni previsto dalla normativa di settore e ha quantificato il danno emergente in € 754.285,71 e il lucro cessante in € 2.867.857,14, chiedendo in via subordinata la liquidazione equitativa e un indennizzo ex art. 2-bis, comma 1-bis, l. n. 241/1990.
La Regione ha eccepito la tardività del gravame e, nel merito, ha dedotto l’assenza di responsabilità, rilevando che l’istanza era incompleta e che era stata integrata a distanza di due anni dalla presentazione e anche successivamente.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale affronta anzitutto il profilo della tempestività richiamando l’art. 30, comma 3, c.p.a., che fissa il termine di decadenza di centoventi giorni decorrente dal giorno in cui il fatto si è verificato ovvero dalla conoscenza del provvedimento. Il procedimento amministrativo è terminato con il diniego del 10.4.2014: rispetto a tale data il ricorso è ampiamente oltre ogni termine, decadenziale e non, per avanzare la pretesa risarcitoria. La domanda è pertanto tardiva.
Per completezza di esame, il Collegio chiarisce che il ricorso è comunque sia inammissibile che infondato. Sotto il primo profilo, l’articolazione del gravame è definita generica e talvolta criptica, con la conseguenza che non risultano rispettate le prescrizioni dell’art. 40, comma 1, c.p.a.
Sul piano del merito, la domanda è carente in ordine agli elementi oggettivi e soggettivi costitutivi della fattispecie risarcitoria. Il Tribunale richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui, per il danno da ritardo relativo a un interesse legittimo pretensivo, è necessaria la prova della spettanza del bene della vita, cioè che, in caso di tempestivo esame dell’istanza, l’autorizzazione sarebbe stata rilasciata (Cons. Stato n. 7789/2024 e n. 7180/2024). Tale prova difetta nel caso esaminato.
È inammissibile anche la domanda di indennizzo ex art. 2-bis, comma 1-bis, l. n. 241/1990. La richiesta presuppone l’immediata sollecitazione del potere sostitutivo ai sensi dell’art. 28, comma 2, del d.l. n. 69/2013, convertito dalla l. n. 98/2013: scaduti i termini per la conclusione del procedimento, l’istante deve rivolgersi all’autorità titolare del potere sostitutivo entro i successivi venti giorni, chiedendo l’emanazione del provvedimento non adottato. Inoltre, per l’art. 28, comma 10, del medesimo decreto, l’indennizzo per mero ritardo può essere riconosciuto solo ai procedimenti relativi all’avvio e all’esercizio dell’attività d’impresa iniziati successivamente all’entrata in vigore della legge di conversione. I presupposti di legge mancano del tutto.
Il ricorso è dichiarato irricevibile, con condanna della società ricorrente alle spese processuali in favore della Regione, liquidate in € 2.000,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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