Danno da illegittimo diniego di trasferimento e giudizio prognostico (Cons. Stato n. 5803 del 04.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’annullamento giurisdizionale di un provvedimento amministrativo non comporta automaticamente il diritto al risarcimento del danno. Occorre la verifica integrale dei presupposti dell’illecito: condotta, colpa, nesso di causalità ed evento dannoso. Nel caso di lesione di un interesse legittimo pretensivo il risarcimento è subordinato alla dimostrazione, in termini di certezza o di probabilità vicina alla certezza, che il provvedimento richiesto sarebbe stato rilasciato in assenza dell’agire illegittimo. Quando l’annullamento sia fondato su meri vizi di forma o su difetto di motivazione, manca l’accertamento della spettanza del bene della vita e il giudizio prognostico favorevole non può ritenersi integrato. L’illegittimità dell’atto costituisce solo un indice presuntivo della colpevolezza, da valutare con il grado di chiarezza della normativa, la semplicità dei fatti e l’ampiezza della discrezionalità.

Il Fatto

Il ricorrente, vice questore assegnato alla Questura di Nuoro, presentava nel 2018 domanda di trasferimento a Sassari ai sensi dell’art. 33, commi 3 e 5, della legge n. 104/1992, in qualità di genitore convivente di un minore affetto da disturbo dello spettro autistico. L’amministrazione respingeva l’istanza con provvedimento del 12 aprile 2019.

Il diniego veniva annullato dal TAR Sardegna con sentenza n. 262/2020 per difetto di motivazione; la decisione passava in giudicato. Nel frattempo, a seguito di nuova istanza e del sopravvenuto aggravamento delle condizioni del figlio, il trasferimento veniva disposto nell’agosto 2020. Il ricorrente chiedeva quindi il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivati dal ritardo. Il TAR respingeva la domanda ed egli proponeva appello.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato richiama le coordinate consolidate in materia di responsabilità risarcitoria della pubblica amministrazione. L’illegittimità del provvedimento è solo uno degli indici presuntivi della colpa, da leggere insieme al grado di chiarezza della normativa, alla semplicità dei fatti e al carattere più o meno vincolato della statuizione (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, n. 1500/2019).

Il diritto al risarcimento presuppone una condotta non iure che leda, almeno colposamente, un interesse legittimo del privato (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, n. 6819/2018). Il risarcimento non consegue automaticamente all’annullamento: occorre il giudizio prognostico sulla spettanza del bene della vita, con accertamento in termini di certezza o probabilità vicina alla certezza (cfr. Consiglio di Stato n. 732/2020).

In presenza di annullamento per meri vizi di forma o per difetto di motivazione manca l’accertamento della spettanza del bene della vita (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, n. 10564/2023 e sez. VI, n. 449/2023). Nel caso concreto l’annullamento del diniego era avvenuto proprio per difetto di motivazione: l’amministrazione restava onerata di un completo riesame e non sussisteva il favorevole giudizio prognostico richiesto.

La Corte rileva inoltre che il successivo accoglimento si fondava in gran parte su elementi sopravvenuti: l’aggravamento delle condizioni del minore e il sopravvenuto accertamento della disponibilità del posto nella sede richiesta. Tali elementi escludono la semplicità dei fatti e confermano l’esistenza di ambiti di discrezionalità amministrativa.

L’appello è pertanto respinto, con conferma della sentenza di prime cure e con compensazione delle spese del grado di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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