Ottemperanza al d.P.R. di annullamento e obbligo solo rinnovatorio della PA (Cons. Stato n. 678 del 27.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto del Presidente della Repubblica che accoglie il ricorso straordinario annullando un provvedimento amministrativo per difetto di motivazione, con salvezza degli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione, esprime un giudicato di mero obbligo rinnovatorio e non cristallizza la pretesa sostanziale del ricorrente. Ove l’Amministrazione riapra l’istruttoria e si determini con un provvedimento adeguatamente motivato, non è configurabile alcuna condotta omissiva e il ricorso di ottemperanza è inammissibile. Le contestazioni avverso il nuovo provvedimento reiettivo devono essere fatte valere mediante autonoma impugnazione in sede di cognizione, non con la memoria di replica nel giudizio di ottemperanza.
Il Fatto
I ricorrenti, vittime di richieste estorsive e collaboratori degli organi di polizia, avevano presentato istanza alla Prefettura per l’accesso ai fondi previsti dalla legge n. 44/1999 e dall’art. 14 l. n. 108/1996. Con decreto commissariale dell’11 marzo 2015 era stata riconosciuta un’elargizione per l’aggravamento del danno da lesioni personali. Con successivo decreto del 19 novembre 2015 il Commissario straordinario antiracket aveva invece respinto l’istanza.
Avverso tale provvedimento i ricorrenti proposero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, accolto con d.P.R. del 7 febbraio 2017, che annullò il decreto commissariale per difetto di motivazione, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione. Riaperta l’istruttoria, l’Amministrazione respinse nuovamente la domanda con decreto del 28 dicembre 2017. I ricorrenti hanno quindi agito in ottemperanza per ottenere l’elargizione e la condanna alla penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il Collegio individua nel d.P.R. del 7 febbraio 2017 il titolo del giudizio di ottemperanza e il limite oggettivo della domanda. Quel provvedimento aveva annullato il decreto commissariale del 19 novembre 2015 perché l’Amministrazione si era pronunciata solo sul mancato guadagno, omettendo ogni valutazione sul danno emergente e sul danno non patrimoniale da lesioni personali, in violazione dell’onere motivazionale.
La Corte rileva che, in esecuzione del decreto presidenziale, l’Amministrazione ha riaperto l’istruttoria e si è determinata con il decreto commissariale del 28 dicembre 2017, che ha respinto sia la richiesta di elargizione sia quella di mutuo, con motivazione articolata. Tale provvedimento è idoneo ad assolvere all’onere motivazionale sancito dal giudicato.
Ne deriva che ogni contestazione sulle ragioni del rigetto avrebbe dovuto essere rivolta contro il provvedimento reiettivo, notificato agli interessati, mediante autonoma impugnazione in sede di cognizione. Non è idoneo veicolo la mera memoria di replica depositata nel giudizio di ottemperanza.
Nel d.P.R. oggetto di ottemperanza non è quindi rinvenibile alcuna affermazione cristallizzatrice della pretesa alla percezione dell’elargizione: il giudicato è fonte di un mero obbligo rinnovatorio. Nessun atteggiamento omissivo è configurabile in capo all’Amministrazione, con la conseguenza che non sussistono i presupposti per i poteri sostitutivi del giudice né per la penalità di mora.
Il Collegio aggiunge che il decreto commissariale dell’11 marzo 2015 risulta comunque eseguito dalla società concessionaria per l’intero quanto a un ricorrente e solo parzialmente quanto all’altra, per effetto di una compensazione con un debito da revoca parziale. Le relative contestazioni, peraltro assertivamente formulate, avrebbero dovuto essere proposte con impugnazione del decreto di revoca. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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