Ottemperanza al decreto di equa riparazione e poteri del commissario ad acta (TAR Calabria n. 1770 del 18.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto un decreto della Corte di Appello emesso ai sensi della legge n. 89/2001, non sono più richiesti la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio previsti dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. L’amministrazione è tenuta all’esecuzione del giudicato entro il termine fissato dal giudice e, in caso di ulteriore inerzia, opera la nomina del commissario ad acta. Il commissario provvede anche al pagamento delle spese di lite liquidate nella sentenza di ottemperanza, quando l’amministrazione non vi abbia fatto fronte nel termine assegnato. Tale soluzione discende dal principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali e da ragioni di economia processuale, che impongono di prevenire un secondo giudizio di ottemperanza.

Il Fatto

Il ricorrente agisce per ottenere l’esecuzione del decreto emesso dalla Corte di Appello di Catanzaro ai sensi della legge n. 89/2001, con il quale il Ministero della Giustizia era stato condannato a corrispondergli, a titolo di equa riparazione, la somma ivi indicata, oltre interessi legali e spese di lite. Il decreto ha acquisito autorità di cosa giudicata.

Il ricorrente ha inviato all’amministrazione la dichiarazione prevista dall’art. 5-sexies della legge n. 89/2001 e, decorsi sei mesi dalla presentazione della richiesta, ha proposto l’actio iudicati davanti al TAR, chiedendo l’ottemperanza e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito ed è rimasto inerte.

La Motivazione della Corte

Il collegio muove da una revisione della propria precedente giurisprudenza. Per le ottemperanze ai decreti della Corte di Appello resi ex legge n. 89/2001 ritiene non più necessari la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, richiamando Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 febbraio 2021, n. 1423.

Accertato il perdurante inadempimento dell’amministrazione, il ricorso è dichiarato fondato ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. Il Ministero deve eseguire il decreto entro trenta giorni dalla notifica della sentenza, a cura di parte ricorrente. Per il caso di inutile decorso del termine è nominato sin d’ora commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, che provvederà, su istanza di parte ed entro novanta giorni, all’esecuzione del giudicato. Le spese dell’eventuale funzione commissariale restano a carico dell’amministrazione inadempiente, essendo comprese per legge nella retribuzione dirigenziale ai sensi dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001.

Sul carico delle spese del giudizio il collegio applica i parametri del d.m. n. 55/2014 per l’esecuzione mobiliare, fattispecie ritenuta maggiormente affine a quella oggetto di giudizio e non espressamente disciplinata, richiamando Consiglio di Stato, Sez. III, 25 marzo 2016, n. 1247 e tenendo conto della semplicità e serialità della materia.

Il profilo più rilevante riguarda il caso di mancata rifusione delle spese nel medesimo termine di trenta giorni concesso per l’esecuzione della pronuncia. Al loro pagamento provvede il commissario nominato con la sentenza. Il collegio fonda la soluzione su quattro argomenti: nel silenzio del codice di rito deve applicarsi il principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali, anche esecutive; ragioni di economia processuale impongono di evitare un secondo giudizio di ottemperanza; la completa attuazione del dictum consente in unica battuta la definizione della res contenziosa, secondo il principio del buon andamento; nel processo espropriativo, che condivide le finalità dell’ottemperanza per crediti riconosciuti dal giudice civile, gli artt. 95 e 510 cod. proc. civ. pongono le spese a carico del debitore, con soddisfacimento in prededuzione e con i privilegi di cui agli artt. 2755, 2770 e 2777 cod. civ.

Il ricorso è pertanto accolto, con ordine di ottemperanza, nomina del commissario ad acta e condanna dell’amministrazione al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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