Fascia cimiteriale e verde pubblico non costituiscono vincolo espropriativo (TAR Lombardia n. 1766 del 11.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
La destinazione a verde pubblico di un’area già assoggettata ex lege a inedificabilità assoluta per la sua inclusione nella fascia di rispetto cimiteriale non integra un vincolo espropriativo, ma un mero vincolo conformativo della proprietà. La nuova destinazione non comprime alcuna prerogativa edificatoria, perché l’area era già inedificabile e non destinabile ad attività imprenditoriale. Le previsioni di un PGT che ammettono l’intervento dei privati nella realizzazione delle dotazioni territoriali non sono preordinate all’esproprio, non decadono al quinquennio e non richiedono ritipizzazione. Le scelte di pianificazione contenute in una variante generale, espressione di amplissima discrezionalità, non necessitano di motivazione puntuale, salvo le tassative ipotesi di affidamento qualificato enucleate dalla giurisprudenza. La destinazione urbanistica precedentemente impressa non attribuisce un’aspettativa di edificazione immutabile.

Il Fatto

La società ricorrente è proprietaria nel Comune di Sovico di un appezzamento di circa 11.170 mq, in parte ricompreso nella fascia di rispetto cimiteriale ex art. 338 R.D. 1265/1934. Il PGT del 2011 aveva destinato l’intera area a verde pubblico, con edificazione esclusivamente pubblica. Il ricorso straordinario al Capo dello Stato avverso quello strumento era stato accolto con decreto del Presidente della Repubblica del 1° luglio 2014, che aveva ravvisato un vincolo espropriativo a tempo indeterminato e un difetto di motivazione.

Con la variante generale approvata nel 2019 l’area acquisiva tre destinazioni: artigianale produttiva, verde privato e verde pubblico, quest’ultimo coincidente con la fascia cimiteriale. La società impugnava le nuove previsioni deducendo la riproposizione surrettizia del vincolo ablatorio, il difetto di motivazione, l’espropriazione larvata mediante perequazione e la contraddittorietà rispetto alla delibera di adeguamento al decreto presidenziale. Il Comune eccepiva in via preliminare l’inammissibilità per insindacabilità delle scelte urbanistiche.

La Motivazione della Corte

Il Collegio omette l’esame delle eccezioni preliminari, attesa l’infondatezza nel merito dei motivi. Sul primo motivo, la destinazione a verde pubblico non produce alcuna compressione delle prerogative edificatorie, perché l’area è inedificabile ex lege e non destinabile ad attività imprenditoriale. Il vincolo cimiteriale è limite con valore assoluto, come ricostruito dalla giurisprudenza citata (Consiglio di Stato, III, n. 10748 del 2023; Consiglio di Stato, VI, n. 8066 del 2023), in ragione degli interessi igienico-sanitari, della sacralità dei luoghi e dell’esigenza di espansione della cinta cimiteriale.

Il decreto presidenziale non si riferisce alla porzione assoggettata alla fascia di rispetto, unica oggi destinata a verde pubblico. La natura non ablatoria delle previsioni si ricava anche dalla possibilità di intervento privato nelle opere di utilità pubblica, espressamente prevista dal Piano dei Servizi. Il Collegio richiama il principio per cui i vincoli realizzabili ad iniziativa privata o promiscua non rientrano nello schema ablatorio, non comportano indennizzo e non decadono al quinquennio (TAR Campania, Napoli, VIII, n. 2170 del 2018; Consiglio di Stato, IV, n. 4748 del 2017).

Sul secondo motivo, le scelte di programmazione urbanistica non richiedono motivazione specifica quando inserite in una nuova complessiva rideterminazione del territorio, salvo le ipotesi tassative di motivazione rafforzata: superamento degli standard minimi, convenzione di lottizzazione, giudicato di annullamento di diniego edificatorio, fondo intercluso in zona agricola. Tali evenienze non ricorrono nel caso concreto (TAR Campania, Salerno, II, n. 852 del 2024; Consiglio di Stato, IV, n. 2962 del 2024). La previsione si inserisce nella logica del “Polo della fruizione civica”, obiettivo non irragionevole vista la presenza di cimitero, scuole, biblioteca, centro sportivo e uffici comunali. Le previsioni conformano l’edificazione futura e non le costruzioni esistenti.

Il terzo motivo cade per l’insussistenza di disposizioni pianificatorie di carattere espropriativo. Il quarto non è fondato: la delibera di adeguamento al decreto presidenziale non vincola l’Amministrazione nel successivo esercizio della pianificazione, tanto più con una variante generale che ha individuato un assetto radicalmente differente. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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