Pensione privilegiata: inammissibile il ricorso senza previa domanda amministrativa (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 46 del 29.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di pensione privilegiata, il ricorso innanzi alla Corte dei conti è inammissibile ove l’interessato non abbia previamente proposto la relativa domanda in sede amministrativa, non essendo sufficiente il diniego opposto dall’amministrazione sulla dipendenza da causa di servizio e sull’equo indennizzo. L’art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c. impone una rigida simmetria tra il bene della vita invocato in via amministrativa e quello azionato in sede giurisdizionale, simmetria che le diversità ontologiche tra equo indennizzo e pensione privilegiata non consentono di ritenere soddisfatta. Il principio dell’unicità di accertamento posto dall’art. 12 d.P.R. n. 461/2001 non può superare l’omessa attivazione del procedimento amministrativo relativo al trattamento di quiescenza. Il codice di giustizia contabile, norma sopravvenuta, circoscrive il vaglio del giudice alla sovrapponibilità del bene della vita richiesto nelle due sedi.

Il Fatto

Il ricorrente, già Revisore Tecnico Capo della Polizia di Stato in quiescenza, ha impugnato il decreto ministeriale con cui il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha escluso il nesso eziologico tra le infermità lamentate e il servizio prestato, negando anche il riconoscimento dell’equo indennizzo.

Chiedeva quindi l’accertamento della dipendenza da causa di servizio delle patologie, la declaratoria del diritto alla pensione privilegiata a vita con i ratei arretrati e la condanna dell’amministrazione al pagamento. L’amministrazione eccepiva in via principale l’inammissibilità della domanda per l’assenza di un provvedimento di diniego sulla pensione privilegiata.

La Motivazione della Corte

La Corte chiarisce il perimetro delle domande sottoposte al proprio vaglio. Il ricorrente impugna il provvedimento ministeriale che ha escluso la dipendenza da causa di servizio delle infermità e ha respinto le istanze di equo indennizzo. Per effetto dell’invocato annullamento, chiede però il riconoscimento della pensione privilegiata sulla scorta delle valutazioni della Commissione Medica Ospedaliera.

Rileva il Giudice che le istanze amministrative del ricorrente, introitate mentre era ancora in servizio, avevano ad oggetto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio ai fini dell’equo indennizzo. Le domande giudiziali sono invece tese alla pensione privilegiata. La circostanza che il riconoscimento della causa di servizio costituisca presupposto logico della pensione privilegiata non esonera il ricorrente dal formulare la relativa domanda in sede amministrativa.

La Corte richiama l’orientamento secondo cui la materia dell’equo indennizzo è devoluta al giudice del rapporto di lavoro, mentre il diritto alla pensione privilegiata spetta al giudice delle pensioni. Sul punto richiama la pronuncia della Sezione Friuli-Venezia Giulia n. 27/2020 e l’art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c., che impone la previa domanda amministrativa o la diffida a provvedere.

Il Giudice esamina il principio espresso dalle SS.RR. n. 12/2023/QM/PRES, secondo cui è ammissibile il ricorso con cui l’interessato, a fronte del diniego di dipendenza da causa di servizio oppostogli in sede amministrativa, domandi l’accertamento di tale dipendenza in funzione del futuro trattamento di privilegio, pur non avendo presentato domanda amministrativa di pensione. Rileva tuttavia che tale arresto presuppone l’esistenza di un provvedimento amministrativo sulla valutazione della dipendenza, poi impugnato.

Nel caso concreto manca del tutto una domanda amministrativa volta alla pensione privilegiata. Il codice di giustizia contabile, norma sopravvenuta rispetto all’art. 12 d.P.R. n. 461/2001, impone l’inammissibilità del ricorso in assenza di un’istanza finalizzata al medesimo bene della vita. Le diversità tra equo indennizzo e pensione privilegiata non consentono di ritenere bastevole l’istanza amministrativa presentata. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con spese compensate ai sensi dell’art. 31 c.g.c..

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *