Rito abbreviato contabile e spese a carico del convenuto che ha pagato (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 63 del 18.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel rito abbreviato contabile di cui all’art. 130 c.g.c., l’accoglimento dell’istanza del convenuto e il tempestivo versamento della somma agevolata determinata dal collegio non impediscono la condanna alle spese. La definizione del giudizio ai sensi dell’art. 130, comma 8, c.g.c. lascia impregiudicata la regolazione delle spese, che il giudice liquida secondo il principio della soccombenza virtuale. Tale principio opera quando dagli atti emerga l’evidenza della colpevolezza del convenuto e non siano dedotti validi motivi di compensazione. La sentenza pronunciata in primo grado è espressamente non impugnabile ai sensi dell’art. 130, comma 9, c.g.c.
Il Fatto
La Procura regionale conveniva in giudizio il titolare di un’azienda agricola chiedendo la condanna, a titolo di dolo, al risarcimento di un pregiudizio erariale quantificato in complessivi euro 34.641,80. Il danno era asseritamente cagionato all’Agenzia per le erogazioni in agricoltura e alla Regione Lombardia, per il tramite dell’Organismo Pagatore Regionale, per l’illecita percezione, negli anni 2009 e 2010, di finanziamenti pubblici nell’ambito della Politica Agricola Comune a carico del Fondo europeo agricolo di sviluppo rurale.
La notizia di danno era giunta da una segnalazione della Guardia di Finanza relativa a un procedimento penale pendente presso la Procura della Repubblica di Sondrio. Le domande di aiuto avrebbero indicato la conduzione per “monticazione” di terreni per il tramite di allevatori che, interrogati, avevano negato la circostanza. Il convenuto eccepiva l’assenza di dolo, avendo affidato le pratiche a due società e confidando nella legittimità del loro operato, e chiedeva l’applicazione del rito abbreviato con il pagamento del 50% della somma azionata, nonostante il parere contrario della Procura.
La Motivazione della Corte
La Sezione richiama il disposto dell’art. 130, comma 1, c.g.c., che configura il rito abbreviato come alternativo a quello ordinario, con funzione deflattiva della giurisdizione di responsabilità e allo scopo di garantire l’incameramento certo ed immediato di somme risarcitorie all’erario. Il convenuto in primo grado, acquisito il previo parere del pubblico ministero, può presentare nella comparsa di risposta richiesta di definizione alternativa mediante il pagamento di una somma non superiore al 50 per cento della pretesa risarcitoria azionata in citazione.
I successivi commi 6 e 7 dell’art. 130 c.g.c. attribuiscono al collegio il potere di deliberare in camera di consiglio, sentite le parti, motivando in ordine alla congruità della somma proposta in ragione della gravità della condotta e dell’entità del danno. In caso di accoglimento, il collegio determina la somma dovuta e fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il versamento, stabilendo poi l’udienza in cui accertare l’avvenuto tempestivo e regolare pagamento in unica soluzione.
Nel caso di specie, l’intervenuta ammissione del convenuto al rito abbreviato è stata puntualmente seguita dal tempestivo pagamento della somma agevolata fissata nel decreto presidenziale. La Corte dichiara pertanto la definizione del giudizio abbreviato ai sensi dell’art. 130, comma 8, c.g.c.
La questione più significativa riguarda le spese. Esse sono poste a carico del convenuto secondo il principio della soccombenza virtuale, emergendo dalla lettura degli atti evidenza della sua colpevolezza e non essendo stati dedotti, né sussistendo, validi motivi per disporne la compensazione. Quanto alle spese in favore dell’interveniente adesivo dipendente, la Corte le liquida sulla base dei valori minimi della controversia, con l’ulteriore riduzione di cui all’art. 4, D.M. 44/2014, stante l’identità della controversia con numerosi analoghi giudizi trattati dinanzi alla Sezione, in misura pari a euro 866,60.
Nota della Redazione
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