Cessazione della materia del contendere su riliquidazione di pensione e TFS (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 103 del 26.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico, il riconoscimento attoreo della cessazione della materia del contendere, quando sia esplicito e indistinto, consente al giudice di dichiararla globalmente, anche in relazione al capo di domanda per il quale difetta la giurisdizione della Corte dei conti. La declaratoria non è preclusa dall’anteriorità del provvedimento dell’ente rispetto all’incardinamento del giudizio, né dalla pluralità dei capi di domanda. Le parti possono concordare l’integrale compensazione delle spese di lite, che il giudice recepisce nel dispositivo.
Il Fatto
Una ex dipendente di un ateneo napoletano, collocata in quiescenza dal 1° dicembre 2011, ha agito davanti alla Sezione giurisdizionale regionale per la Campania. Nel 2016, in esecuzione di una sentenza del tribunale di Napoli dell’anno precedente, le erano stati erogati arretrati riferiti al periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 marzo 2011 e l’amministrazione di appartenenza aveva emesso un nuovo modello PA04.
La ricorrente ha lamentato che l’INPS non aveva proceduto ad alcuna conseguente riliquidazione né del trattamento di fine servizio, né della pensione, e ne ha domandato la rideterminazione con pagamento delle maggiori somme. Il resistente si è costituito evidenziando di aver ricostruito la pensione in data successiva al deposito del ricorso e di aver pagato gli arretrati nel settembre 2022, prospettando così la cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via preliminare il profilo della giurisdizione. Tra i due capi di domanda azionati, essa sussiste riguardo alla riliquidazione della pensione, mentre difetta quanto al ricalcolo del trattamento di fine servizio, materia estranea alla cognizione del giudice contabile.
Tale rilievo non conduce però a una pronuncia parziale. Il giudice rileva che il riconoscimento attoreo in merito alla cessazione della materia del contendere è esplicito e, soprattutto, indistinto: non è circoscritto al solo capo pensionistico, ma investe l’intero oggetto del giudizio.
Da qui la declaratoria globale di cessazione della materia del contendere. La Corte sottolinea di poter prescindere dall’apparente anteriorità della riliquidazione operata dall’INPS, almeno in tema di pensione, rispetto alla data in cui è stato incardinato il giudizio.
Il percorso argomentativo valorizza dunque la condotta processuale della parte attrice, che ha concordato con la prospettazione del resistente. La declaratoria non incontra l’ostacolo della pluralità dei capi di domanda né quello del difetto di giurisdizione su uno di essi, perché l’esito satisfattivo e il riconoscimento attoreo assorbono ogni ulteriore accertamento.
Quanto alle spese, le parti hanno concordato l’integrale compensazione, che la Corte recepisce nel dispositivo, dichiarando cessata la materia del contendere e compensando integralmente tra le parti le spese di lite.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.