Dolo erariale del concessionario lotto per mancato riversamento dei proventi estrazionali (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 53 del 23.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il titolare della concessione per ricevitoria del gioco del lotto, in quanto gravato di compiti di riscossione di entrate e di esecuzione di pagamenti per conto dello Stato, è agente contabile ai sensi dell’art. 178 R.D. n. 827/1924 e risponde del mancato riversamento dei proventi estrazionali secondo il regime della responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. Spetta al Procuratore contabile provare la qualifica soggettiva, l’ammontare delle scommesse ricevute e l’ammanco; grava invece sull’agente contabile l’onere di allegare e provare l’adempimento ovvero il caso fortuito o la forza maggiore, o ancora la diligente custodia del denaro pubblico. La fraudolenta creazione di un simulacro di difesa, mediante la denuncia di una rapina inesistente, integra il dolo erariale di evento, perché l’agente è pienamente cosciente che l’omesso riversamento produce danno all’erario. Ne deriva la condanna al pagamento della differenza tra somme incassate e non versate e quanto già recuperato mediante escussione della fideiussione.
Il Fatto
Il Procuratore regionale ha evocato in giudizio la concessionaria di una ricevitoria del gioco del lotto per il mancato riversamento dei proventi estrazionali relativi alla settimana contabile dal 03/01/2024 al 09/01/2024. L’importo incassato e non versato ammontava a euro 66.626,04; l’Amministrazione aveva già recuperato parte della somma escutendo la polizza fideiussoria prestata dalla concessionaria. La pretesa erariale è stata quindi quantificata nella differenza, pari a euro 57.790,61, chiesta a titolo di dolo o, in subordine, di colpa grave.
La convenuta, rimasta contumace, aveva prospettato in sede preprocessuale di essere stata vittima di una rapina, prontamente denunciata, deducendone la non imputabilità dell’inadempimento. Il Procuratore, appreso l’esito del procedimento penale, ha depositato nota in vista dell’udienza per sostenere la responsabilità, investendo anche il sopravvenuto intervento legislativo in materia di copertura assicurativa e colpa grave.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la contumacia della convenuta, rilevando che la citazione e il decreto di fissazione dell’udienza sono stati notificati nel rispetto dei termini, con la conseguenza che la mancata costituzione è frutto di libera determinazione. Quanto al litisconsorzio necessario con l’impresa di assicurazione, introdotto dalla legge n. 1/2026, la Corte esclude che il contraddittorio debba essere integrato: la convenuta aveva già visto revocare la concessione prima dell’apertura del procedimento istruttorio e, dunque, non rivestiva più la condizione soggettiva di chi assume un incarico implicante la gestione di risorse pubbliche, con il correlativo obbligo di stipulare la polizza. La previsione, inoltre, non si applica ai danni arrecati con condotte dolose.
Sul merito, la Corte ricostruisce la qualificazione soggettiva: il titolare della concessione per ricevitoria del lotto, ai sensi della legge n. 528/1982, è agente contabile perché riscuote entrate ed esegue pagamenti per conto dello Stato. Da ciò deriva un regime di responsabilità modellato sulla responsabilità contrattuale: il Procuratore prova la qualifica, le scommesse ricevute e l’ammanco; l’agente deve provare l’adempimento o il fatto liberatorio.
Il Collegio richiama la giurisprudenza contabile secondo cui l’agente è tenuto a dimostrare l’impossibilità della prestazione per causa non imputabile ovvero la diligente custodia del denaro pubblico. Nel caso concreto, il mancato riversamento è pacifico e la convenuta non ha offerto alcuna prova liberatoria.
La difesa incentrata sulla rapina viene superata dalla rivalutazione autonoma del decreto di archiviazione: la videosorveglianza documenta l’accesso di una sola persona non corrispondente al profilo descritto; il soggetto escusso ha riferito di non aver potuto giocare per assenza di collegamento; le somme in entrata per il solo gioco del lotto sono risultate sproporzionate rispetto al contesto. La Corte conclude che la convenuta ha dato corso alla surrettizia creazione di un simulacro di difesa per giustificare ex post l’ammanco, ravvisando il dolo erariale di evento. La questione di costituzionalità prospettata dal Requirente resta così assorbita.
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Nota della Redazione
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