Equo indennizzo al giudice amministrativo, pensione di privilegio alla Corte dei conti (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 69 del 26.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
La controversia sull’equo indennizzo spetta al giudice del rapporto di impiego e non al giudice contabile, perché l’istituto trova fondamento nella disciplina del rapporto di lavoro e non in quella previdenziale; essa è pertanto devoluta al giudice amministrativo ai sensi degli artt. 2 e 3 d.lgs. 165/2001 e dell’art. 133, comma 1, lett. i d.lgs. 104/2010. La posizione del dipendente che chiede l’equo indennizzo è di interesse legittimo pretensivo, configurandosi un diritto soggettivo alla esatta liquidazione solo dopo il provvedimento di attribuzione del beneficio. Resta invece devoluta alla Corte dei conti la domanda di pensione privilegiata, il cui presupposto — l’accertamento della dipendenza da causa di servizio — va verificato con gli strumenti istruttori propri del giudizio pensionistico.
Il Fatto
Il ricorrente, militare, ha chiesto la concessione della pensione privilegiata e dell’equo indennizzo per una infermità asseritamente dipendente da causa di servizio. Ha impugnato il decreto ministeriale con cui il Ministero della difesa ha escluso il nesso eziologico tra la patologia e il servizio prestato, respingendo i benefici richiesti.
Il ricorrente ha richiamato una pronuncia della Corte di Appello di Bari che aveva accertato la responsabilità del Ministero per i danni subiti dal militare in conseguenza della condotta colposa dei sanitari di un ospedale militare, per omessa diagnosi ed omesse cure. Il Ministero si è costituito rivendicando la correttezza del provvedimento e sostenendo l’irrilevanza della pronuncia civile; in via subordinata ha eccepito la prescrizione quinquennale dei ratei e il divieto di cumulo degli accessori.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il profilo della giurisdizione. Dall’esame delle domande e della pregressa istanza amministrativa emerge che il ricorrente invoca in questa sede tanto l’equo indennizzo quanto la pensione di privilegio. Rileva il giudice contabile che l’accertamento della dipendenza da causa di servizio costituisce il presupposto di entrambi i diritti, ma le due controversie sono devolute a giurisdizioni diverse.
Ammettere la giurisdizione contabile consentirebbe alla parte di scegliere il giudice in ordine a una controversia che sul piano sostanziale riguarda il presupposto di più diritti. Per stabilire quale sia il giudice dell’accertamento non si può prescindere dall’assetto di interessi manifestati oggettivamente sul piano sostanziale, richiamando sul punto la sez. Friuli-Venezia Giulia n. 27/2020.
La Corte dichiara quindi il difetto di giurisdizione in favore del giudice del rapporto di lavoro, individuato nel giudice amministrativo, sulla domanda di equo indennizzo. Richiama la giurisprudenza secondo cui l’equo indennizzo trova fondamento nella disciplina del rapporto di impiego e non in quella previdenziale, con devoluzione al giudice che sul rapporto medesimo ha giurisdizione (Cassazione civile, Sez. un., n. 6997 del 24 marzo 2010, richiamata da sez. Sicilia n. 892/2016).
Conferma la natura di interesse legittimo pretensivo in capo a chi chiede il beneficio, potendosi configurare un diritto soggettivo alla esatta liquidazione solo dopo il provvedimento di attribuzione, e richiama la distinzione operata dall’Ad. plen. n. 4 del 1984 e la natura indennitaria ope legis dell’Ad. plen. n. 1 del 2018. La riassunzione davanti al giudice amministrativo dovrà avvenire nei termini dell’art. 17 c.g.c..
Circoscritto il perimetro alla sola pensione di privilegio, la Corte ritiene la questione di natura tecnica medico-legale e ordina all’Ufficio Medico Legale presso il Ministero della Salute di rendere motivato parere sulla dipendenza da causa di servizio della patologia e sulla sua ascrivibilità a categoria utile a pensione privilegiata, con fissazione dei termini per le operazioni peritali. Le spese sono riservate al merito.
Nota della Redazione
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