Danno erariale per fatture incrociate e contributi PSR non dovuti (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 39 del 10.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La percezione di contributi pubblici erogati a valere sui fondi del Programma di Sviluppo Rurale, fondata su una rendicontazione di lavorazioni realizzate attraverso un anomalo scambio di fatture prive di un effettivo costo, integra gli estremi della responsabilità amministrativa per danno erariale. L’accertamento può fondarsi su una presunzione basata su elementi gravi, univoci e concordanti, che consente di ritenere provata l’alterazione delle regole per l’ottenimento del finanziamento. La consapevole presentazione di documentazione non veritiera concreta l’elemento soggettivo del dolo, con conseguente obbligo di rivalsa integrale delle somme liquidate, accresciute di rivalutazione e interessi legali.
Il Fatto
La Procura Regionale ha convenuto in giudizio la titolare di una ditta individuale, chiedendone la condanna al risarcimento del pregiudizio erariale quantificato in euro 108.057,21, asseritamente cagionato all’ARGEA per l’indebita percezione di contributi nel settore della Politica Agricola Comune. Il finanziamento era destinato all’ammodernamento di un’azienda di allevamento e alla realizzazione di una recinzione metallica.
Secondo l’organo requirente, la convenuta avrebbe rendicontato le lavorazioni attraverso uno scambio incrociato di fatture con un’altra azienda agricola, essa stessa beneficiaria dei medesimi fondi, senza una sottostante effettiva sopportazione dei costi. La notizia di danno era stata appresa dalla Procura della Repubblica, che aveva segnalato l’esercizio dell’azione penale per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. La convenuta non si è costituita in giudizio.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Sezione ha dato conto della regolare costituzione del contraddittorio, ritenuta validamente incardinata in forza della notificazione dell’atto di citazione, e ha pertanto dichiarato la contumacia della convenuta ai sensi dell’art. 93 c.g.c.
Nel merito, la Corte ha ritenuto fondata la domanda risarcitoria. Le risultanze investigative hanno dimostrato che la rendicontazione di parte delle lavorazioni è intervenuta sulla base di fatture non corrispondenti a un effettivo intervento. L’analisi dei rapporti intercorsi tra la convenuta e gli altri soggetti coinvolti ha evidenziato un anomalo scambio di fatture tra loro per la vicendevole realizzazione del medesimo intervento, ovvero la posa di una recinzione metallica.
La Sezione ha fondato il proprio convincimento su una serie di elementi indiziari: l’evidente anomalia dello scambio di fatture per un’operazione esorbitante l’ordinaria attività di allevamento; la mancata plausibile giustificazione dell’operazione in sede di audizione; la circostanza, ritenuta particolarmente significativa, che le fatture di acquisto della rete metallica recavano importi nettamente più contenuti e date distanti almeno sei mesi da quelle dell’asserita realizzazione dell’opera.
Su tale base, la Corte ha ritenuto sussistente una presunzione fondata su elementi gravi, univoci e concordanti, e ha affermato che l’alterazione delle regole per ottenere il contributo pubblico è concretamente intervenuta. Le norme del bando consentono la revoca del contributo in caso di false dichiarazioni, che la Sezione ha reputato effettivamente commesse.
La vicenda risultava già vagliata in relazione alla parallela contestazione a carico di altra azienda, con pronuncia che aveva evidenziato come l’indebito scambio di fatture avesse consentito la rappresentazione di spese non sostenute, con conseguente venir meno del diritto alla contribuzione. La Corte ha quindi ritenuto dimostrata la sussistenza dei presupposti per imputare alla convenuta, a titolo di dolo, il pregiudizio subito dall’ARGEA per l’avvenuta liquidazione dell’anticipazione e del saldo, pari complessivamente a euro 108.057,21, con rivalutazione dalle date dei singoli pagamenti e interessi legali dalla pubblicazione della sentenza.
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Nota della Redazione
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