Alternative di giudizio contabile e spese di lite dopo versamento integrale (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 189 del 17.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il tempestivo e regolare versamento, in unica soluzione, della somma determinata con decreto di definizione alternativa del giudizio ex art. 130 c.g.c. costituisce condizione sufficiente perché il Collegio definisca la controversia con sentenza non impugnabile, ai sensi dell’art. 130, commi 8 e 9, c.g.c.. La definizione alternativa esaurisce il giudizio di responsabilità quanto alla pretesa risarcitoria e non consente ulteriori accertamenti sul merito dell’addebito. Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e sono poste a carico del convenuto in favore dello Stato, secondo la liquidazione operata in dispositivo. Il rinvio alla precedente pronuncia della Sezione in materia di spese è ammesso nei limiti della sua pertinenza.
Il Fatto
La Procura regionale conveniva in giudizio davanti alla Sezione giurisdizionale il dirigente pro tempore di un servizio comunale, chiedendo la condanna al pagamento di una somma superiore a centomila euro, oltre rivalutazione e interessi, in favore dell’ente locale. L’addebito riguardava un’ipotesi di danno indiretto: la condanna subita dall’amministrazione in sede giuslavoristica, a seguito dell’accertata illegittimità del licenziamento disciplinare irrogato a un dipendente, con conseguente reintegrazione e corresponsione delle retribuzioni maturate.
Secondo il requirente, il vizio procedimentale risiedeva nell’adozione del provvedimento disciplinare da parte del dirigente del servizio anziché del direttore della direzione competente, in assenza di delega. Il convenuto si costituiva, eccependo l’interruzione del nesso causale, la responsabilità concorrente di altri soggetti e la mancanza di colpa grave, e formulava istanza di definizione alternativa del giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esaminava l’istanza di definizione ai sensi dell’art. 130 c.g.c. e la riteneva ammissibile e congrua, accogliendola con decreto che determinava in poco meno di trentacinquemila euro la somma dovuta a titolo di definizione alternativa, assegnando termine perentorio di trenta giorni per il versamento in favore dell’ente danneggiato.
La difesa del convenuto produceva documentazione attestante l’avvenuto pagamento in unica soluzione, comprensiva della ricevuta del bonifico e della certificazione dell’ente. Il Comune, a sua volta, trasmetteva nota confermativa dell’incasso.
La Corte rilevava il tempestivo e regolare versamento della somma e, in applicazione dell’art. 130, comma 7, c.g.c., definiva il giudizio con sentenza non impugnabile, secondo il meccanismo dei commi 8 e 9 della medesima disposizione. Il pagamento integrale esauriva dunque la pretesa e precludeva ogni ulteriore scrutinio sul merito della contestata responsabilità amministrativa.
Quanto alle spese, la Corte osservava che esse seguono la soccombenza, richiamando la precedente pronuncia della Sezione in materia e operando rinvio alle relative argomentazioni ai sensi dell’art. 6. Il convenuto era pertanto condannato alla refusione delle spese di lite in favore dello Stato, liquidate in dispositivo in euro 436,64.
Nota della Redazione
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