Il difetto di colpa dell’Amministrazione esclude la responsabilità per lesione di interessi legittimi (TAR Lazio n. 12767 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio per il risarcimento del danno derivante da provvedimento amministrativo illegittimo, il privato può limitarsi a invocare l’illegittimità dell’atto quale indice presuntivo della colpa, gravando sull’Amministrazione l’onere di dimostrare di essere incorsa in un errore scusabile. Tuttavia, la presunzione di colpa può essere riconosciuta solo in presenza di violazioni commesse in un contesto di circostanze di fatto e in un quadro di riferimento, giuridico e fattuale, tali da palesare negligenza e imperizia, cioè l’avere agito in spregio alle regole di correttezza, imparzialità e buona fede. La complessità interpretativa del quadro normativo di riferimento, la farraginosità dello stesso e l’esistenza di orientamenti giurisprudenziali non univoci elidono la colpa dell’Amministrazione, rendendo l’illecito non risarcibile per difetto dell’elemento soggettivo.
Il Fatto
La ricorrente, docente in possesso di un titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all’estero, veniva esclusa, con provvedimento del 27 agosto 2021, dagli elenchi aggiuntivi di sostegno (ADSS) delle graduatorie provinciali per le supplenze della provincia di Reggio Calabria. Dopo aver ottenuto l’annullamento del provvedimento di esclusione con sentenza di questo Tribunale, la docente ha agito contro il Ministero dell’Istruzione e del Merito per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa della mancata attribuzione della supplenza, deducendo sia il danno economico, sia il danno giuridico per il minor punteggio maturato. Il Ministero non si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente richiamato il principio per cui, nell’ambito del giudizio risarcitorio, l’illegittimità del provvedimento costituisce solo un indice presuntivo della colpa dell’Amministrazione, la quale può superare tale presunzione dimostrando di essere incorsa in un errore scusabile. La presunzione non opera, infatti, quando il provvedimento viziato sia stato adottato in un quadro di riferimento normativo e fattuale complesso e non univoco.
Nella fattispecie, al momento dell’adozione del provvedimento di esclusione (agosto 2021), la disciplina applicabile era costituita da una pluralità di fonti di rango diverso succedutesi nel tempo: l’O.M. n. 60 del 2020, il decreto ministeriale n. 51 del 2021 e il sopravvenuto art. 59, comma 4, del decreto legge n. 73/2021, convertito dalla legge n. 106/2021. La concatenazione e l’interrelazione tra tali fonti non erano di lineare intellegibilità, come già rilevato dalla Sezione in un precedente conforme (TAR Lazio, Sez. IV bis, n. 9160/2026).
La materia del riconoscimento dei titoli esteri, che costituiva lo sfondo della vicenda, era inoltre connotata da una oggettiva complessità interpretativa e applicativa, come dimostrato dall’esistenza di orientamenti giurisprudenziali non univoci sul punto. Tale complessità elide la colpa dell’Amministrazione, rispetto alla quale la ricorrente non ha comunque dedotto alcun elemento o indizio concreto di negligenza.
Il Tribunale ha quindi respinto il ricorso, rilevando che per la configurabilità dell’illecito aquiliano e la sua risarcibilità devono coesistere sia l’elemento oggettivo sia quello soggettivo, nella specie carente. Le peculiarità della vicenda hanno giustificato l’integrale compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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