Danno da precariato pubblico: la stabilizzazione non assorbe il risarcimento (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 26567 del 10.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001, come sostituito dall’art. 12, comma 1, d.l. n. 131/2024, conv. dalla legge n. 166/2024, si applica quale ius superveniens alle controversie pendenti e anche nel giudizio di rinvio, pure quando la nuova disciplina incida sul principio di diritto della decisione rescindente, con il solo limite del giudicato interno. Nella specifica ipotesi di danno da abusiva successione di contratti a tempo determinato, l’eventuale conversione del rapporto a tempo indeterminato si affianca ma non sostituisce la misura risarcitoria, da liquidare secondo i parametri della norma novellata. La stabilizzazione rileva solo come criterio di graduazione dell’indennità tra minimo e massimo, ove sia direttamente ricollegata all’abuso. È superata la regola pretoria del cd. danno comunitario, sostituita dal nuovo parametro legale.
Il Fatto
Il lavoratore era stato impiegato in lavori socialmente utili presso un Comune e, poi, con una successione di contratti a tempo determinato, più volte prorogati, fino alla scadenza del 2011. Ha chiesto la nullità del termine, la conversione del rapporto e il risarcimento del danno da illegittima reiterazione, lamentando anche differenze retributive.
Il primo giudice ha rigettato le domande. La Corte d’appello ha accolto solo le doglianze economiche. La Cassazione, con precedente ordinanza, ha accolto il ricorso del lavoratore e cassato con rinvio. In sede di rinvio la Corte territoriale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che la sopravvenuta stabilizzazione avesse sanato l’abuso. Da qui il nuovo ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha disposto il rinvio a nuovo ruolo per esaminare, nel contraddittorio, l’incidenza della novella sopravvenuta. La Corte ricorda che l’efficacia vincolante della sentenza rescindente presuppone il permanere della disciplina sulla quale il principio di diritto è stato enunciato: viene meno se quella normativa è abrogata, modificata o sostituita. Il giudice del rinvio avrebbe dovuto interrogarsi d’ufficio sull’applicabilità della nuova disposizione.
Sull’applicabilità nel tempo, in assenza di disciplina transitoria, la Sezione dà continuità all’orientamento secondo cui lo ius superveniens opera anche nei giudizi in corso, con il limite del giudicato interno. Nella specie la questione risarcitoria è ancora sub iudice.
La Corte ripercorre l’evoluzione del cd. danno comunitario: dal divieto di conversione nel lavoro pubblico, scrutinato dalla Corte costituzionale e dalla CGUE, alla pronuncia delle Sezioni Unite n. 5072 del 2016, che ha configurato come misura adeguatrice l’indennità ex art. 32, comma 5, legge n. 183/2010. La successiva giurisprudenza di Sezione ha precisato che la stabilizzazione ha valenza satisfattiva solo se ricollegata da rapporto di causa-effetto all’abuso.
Il nuovo testo dell’art. 36, comma 5 è letto come attuazione della conformità al diritto unionale: fissa direttamente i parametri dell’indennità, tra quattro e ventiquattro mensilità, sul trattamento di fine rapporto, salva la prova del maggior danno. Il tenore prescrittivo e il silenzio sull’eventuale stabilizzazione inducono a ritenere che la misura risarcitoria operi a prescindere dall’immissione in ruolo. La conversione si affianca, senza sostituirla, all’indennità; il cumulo di misure non è imposto né precluso dal diritto UE.
Il secondo motivo è disatteso: con l’atto di riassunzione il lavoratore aveva espressamente limitato le domande al solo danno da termine, con implicita rinuncia alle ulteriori pretese, riproposte solo nelle note conclusive. Il primo motivo è accolto, assorbito il terzo, con cassazione e rinvio alla Corte d’appello di Catania anche per le spese di legittimità.
Nota della Redazione
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