Licenziamento per tentato furto di merce aziendale e giusta causa (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 14759 del 01.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il tentativo di sottrazione di merce aziendale, integralmente realizzato negli elementi oggettivo e soggettivo, integra giusta causa di licenziamento e non viola il principio di proporzionalità, anche quando il controvalore del bene sia modesto. Il giudizio sulla proporzionalità della sanzione espulsiva deve tenere conto della consapevolezza della antigiuridicità del fatto, delle condotte successive del lavoratore volte a ottenere clemenza e della non irrilevanza del danno economico. L’assenza di precedenti disciplinari e la notevole anzianità di servizio assumono rilievo recessivo di fronte alla gravità della condotta. In sede di legittimità è inammissibile il motivo che, pur deducendo la violazione dell’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., censuri in realtà l’apprezzamento probatorio riservato al giudice di merito, non denunciando l’omesso esame di un fatto storico decisivo.
Il Fatto
Una società datrice di lavoro intimava il licenziamento per giusta causa a un proprio dipendente, in seguito a contestazione disciplinare per essere stato colto, all’interno del magazzino aziendale, in possesso di merce di proprietà della società, di valore pari a circa 200 euro. Il lavoratore sosteneva di avere solo prelevato il materiale per poi pagarlo, avendo anzi già ordinato ulteriore merce, e impugnava il provvedimento espulsivo.
Il Tribunale accoglieva in primo grado la tesi del lavoratore, ritenendo illegittimo il licenziamento. La Corte d’appello di Roma, in parziale riforma, riconosceva invece la sussistenza della giusta causa, reputando il fatto proporzionato alla sanzione irrogata. Avverso tale decisione il lavoratore proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui la società resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i primi due motivi, con i quali il ricorrente deduceva la violazione dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., sostenendo che il fatto non potesse essere qualificato come furto, non essendo la merce mai uscita dalla disponibilità della società, e che al più si sarebbe trattato di un tentativo interrotto per volontà dell’agente.
La Corte rileva che i motivi difettano di pertinenza rispetto alla motivazione effettivamente resa dai giudici di merito. Il ricorrente non considera che la Corte territoriale aveva qualificato il fatto come tentato furto, ritenendolo “interamente realizzato” nei suoi elementi oggettivo e soggettivo, proprio in ragione del rilievo che la merce non era uscita dalla sfera di vigilanza della società.
La Corte osserva inoltre che le restanti censure si sostanziano in una rivisitazione delle risultanze processuali, non consentita in sede di legittimità. Quanto alla dedotta immediata confessione del lavoratore, il giudice di merito ne aveva ridimensionato la valenza sintomatica di pentimento, e aveva comunque valorizzato la consapevolezza dell’antigiuridicità della condotta. Il giudice di appello aveva poi ritenuto recessivi tanto l’assenza di precedenti quanto la notevole anzianità lavorativa, alla luce della gravità del fatto e della non irrilevanza del danno economico.
Il terzo motivo è dichiarato parimenti inammissibile. La Corte ricostruisce l’orientamento consolidato sul vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., come riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83/2012, convertito in legge n. 134/2012, richiamando le Sezioni unite n. 8053/2014 e n. 19881/2014 e la Sez. un. n. 20399/2019. Il ricorrente, in realtà, non denuncia l’omesso esame di un fatto storico decisivo, ma censura l’apprezzamento delle prove orali riservato ai giudici di merito: censura non inquadrabile nel paradigma invocato.
Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Nota della Redazione
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