Voto di lista valido ma preferenza annullata se candidato di altra lista (TAR Calabria n. 1569 del 07.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel sistema del voto di lista disciplinato dal d.P.R. n. 570/1960, qualora sulla scheda risulti votata una lista e nel relativo riquadro sia espressa la preferenza per un candidato consigliere di altra lista, il voto di lista è valido e la sola preferenza è inefficace. Trova applicazione il principio del favor voti, desumibile dall’art. 57, comma 7, d.P.R. n. 570/1960, che attribuisce preminenza al voto di lista rispetto alla preferenza, non essendo ammesso il voto disgiunto nei Comuni fino a 15.000 abitanti. Le irregolarità nella compilazione dei verbali delle sezioni elettorali assumono rilievo invalidante solo ove sia dimostrata una sostanziale inattendibilità del risultato finale, in applicazione del principio di strumentalità delle forme. Le menomazioni certificate che incidono sull’esercizio del voto integrano l’impedimento di analoga gravità richiesto dall’art. 41, comma 2, d.P.R. n. 570/1960, e la disciplina di settore non preclude che più elettori si avvalgano del medesimo accompagnatore.

Il Fatto

All’esito delle consultazioni elettorali dell’8-9 giugno 2024 del Comune di Simbario, la lista n. 1 otteneva 302 voti e la lista n. 2 303 voti. Veniva proclamato Sindaco il candidato della lista n. 2, con sette consiglieri di maggioranza e tre di minoranza.

Il candidato a Sindaco della lista n. 1 e i candidati consiglieri della stessa lista impugnavano il verbale dell’adunanza dei Presidenti delle Sezioni del 10.06.2024 e i verbali delle operazioni elettorali, chiedendo in via principale la correzione del risultato e la proclamazione dei propri eletti. In via subordinata deducevano l’illegittima ammissione al voto assistito di nove elettori e la nullità del verbale della Sezione n. 1 per incongruenze nel numero degli elettori e delle schede. I controinteressati proponevano ricorso incidentale condizionato. Il Comune e i controinteressati eccepivano l’inammissibilità delle prime due censure.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale premette di poter prescindere dall’esame delle eccezioni processuali e dalla richiesta verificazione, essendo il ricorso infondato nel merito.

Sulla domanda principale il Collegio richiama l’art. 57, comma 7, d.P.R. n. 570/1960, a mente del quale sono inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata. Da tale regola discende la validità del voto di lista e l’annullamento della sola preferenza, in forza del principio del favor voti: il voto di lista presenta maggiore spessore politico nella formazione delle maggioranze consiliari, come affermato dal Consiglio di Stato, Sez. III, n. 2911 del 2020. Il Tribunale esclude la pertinenza del precedente di T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, n. 1269 del 2020, che riguarda l’ipotesi distinta della preferenza non inserita nel riquadro di lista e dell’assenza di segno sulla lista, con conseguente nullità per contraddittorietà interna, evenienza non ravvisabile nel caso in esame.

Sulla censura relativa al voto assistito il Collegio disattende l’eccezione di difetto di giurisdizione, osservando che la doglianza non involge l’elettorato attivo ma lo sviluppo del procedimento di espressione del voto. Nel merito richiama l’art. 41, comma 2, d.P.R. n. 570/1960 e l’orientamento secondo cui l’impedimento di analoga gravità ricomprende patologie che comunque ostacolino l’esercizio del voto (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 4689 del 2020). Le menomazioni descritte nei verbali sono pertanto coerenti con la norma, e la valutazione tecnico-discrezionale della certificazione medica può ricomprendere anche un deficit nelle operazioni di scrittura del voto (T.A.R. Molise, Sez. I, n. 383 del 2009). Nessuna preclusione è desumibile dalla disciplina di settore quanto all’uso del medesimo accompagnatore per più elettori.

Sulla nullità del verbale della Sezione n. 1 il Tribunale applica il principio di strumentalità delle forme: i vizi nella compilazione dei verbali divengono significativi solo ove si dimostri una sostanziale inattendibilità del risultato finale (Consiglio di Stato, Sez. II, n. 5557 del 2024). Il numero di 938 elettori corrisponde a 926 più 12 iscritti della lista aggiunta U.E., coincidendo con le schede autenticate; l’indicazione dei votanti in 938 è qualificata come mero errore materiale, risultando i votanti pari a 264. Il ricorso è quindi respinto, con condanna dei ricorrenti alle spese e assorbimento del ricorso incidentale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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