Depositi vincolati non svincolabili e diritto di recesso: no allo svincolo anticipato (ABF Collegio di Bari n. 1269 del 11.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La costituzione di un vincolo su somme contabilizzate su un conto deposito non integra un contratto autonomo, ma una modalità di esecuzione del contratto quadro, sub specie di ordine impartito dal cliente alla banca. Ne consegue che il diritto di recesso previsto dal contratto e lo ius poenitendi previsto dal codice del consumo operano sul solo contratto di conto deposito e non sui singoli vincoli. Il cliente che abbia costituito un deposito senza facoltà di svincolo anticipato non può pretendere la restituzione anticipata delle somme vincolate mantenendo in vita gli altri rapporti collegati, perché una tale pretesa realizzerebbe un tertium genus di deposito non previsto dall’assetto pattizio.

Il Fatto

Il ricorrente, cointestatario assieme all’aderente al ricorso, riferisce di aver attivato a distanza il 22/10/2024 e il 29/10/2024 due depositi vincolati del rispettivo importo di € 55.000,00 e di € 50.000,00, al tasso del 3,6%, non estinguibili anticipatamente e della durata di tre anni. Il 05/11/2024 il medesimo intermediario elevava al 3,9% la remunerazione sulle linee non svincolabili a 36 mesi. Nella stessa data il ricorrente esercitava a mezzo pec il diritto di recesso dai due rapporti, invocando le condizioni più vantaggiose e lamentando il mancato svincolo delle somme.

Chiede il riconoscimento di € 699,30, o di quella maggiore o minore somma ritenuta equa, pari ai maggiori interessi che avrebbe percepito se il diritto di ripensamento fosse stato accordato. L’intermediario resiste, eccependo l’inapplicabilità della disciplina sul diritto di ripensamento e la natura di ordini esecutivi del contratto quadro propria dei singoli vincoli.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ricostruisce l’assetto pattizio. La sottosezione 2 del contratto sottoscritto dalle parti definisce il conto deposito come deposito ai sensi dell’articolo 1834 del codice civile, che consente al cliente di trasferire tempo per tempo somme dal conto corrente e di costituire vincoli sulle somme contabilizzate, sulla base dell’offerta tempo per tempo vigente. Il successivo art. 9 distingue il vincolo senza facoltà di svincolo anticipato da quello con facoltà di svincolo.

L’art. 10 prevede che, per le somme vincolate senza facoltà di svincolo anticipato, il vincolo di indisponibilità permanga sino alla scadenza pattuita, ma resti fermo il diritto del cliente di recedere dal conto deposito o da uno dei servizi collegati, con conseguente scioglimento degli stessi ed estinzione anche dei vincoli, con esclusione del diritto a percepire interessi. Il Collegio rileva che le due linee oggetto di ricorso sono della tipologia non svincolabile: il recesso dal conto deposito avrebbe quindi determinato anche lo scioglimento degli altri rapporti, tra cui il conto corrente e la carta di debito.

Gli stessi effetti valgono per lo ius poenitendi, esercitabile entro quattordici giorni dalla sottoscrizione ma previsto per il solo conto deposito e non per i singoli vincoli costituiti nell’ambito di tale rapporto. In atti risulta la dichiarazione con cui il cliente attesta di essere stato informato del collegamento tra conto deposito, conto corrente, servizi di pagamento e carta di debito. Il Collegio sottolinea inoltre che, nella comunicazione di recesso, il ricorrente precisava espressamente di non voler dare seguito all’istanza ove questa avesse comportato la chiusura del conto corrente o degli altri depositi.

Su queste basi il Collegio ritiene che la costituzione dei vincoli, estinguibili anticipatamente o meno, non si risolva nella stipulazione di autonomi e separati contratti, ma costituisca modalità di esecuzione del contratto quadro, sub specie di ordini e disposizioni relative alle somme oggetto del medesimo contratto, impartite dal cliente alla banca ai sensi dell’art. 4 della sottosezione I. La pretesa del ricorrente risulta pertanto incompatibile con l’assetto pattizio, risolvendosi nella creazione di un tertium genus di deposito vincolato non contrattualmente previsto, in cui alle condizioni economiche del deposito non anticipatamente svincolabile si accompagnerebbe la facoltà di svincolo anticipato dal solo deposito e non dagli altri servizi, in contrasto con l’art. 10 del contratto. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 1834 c.c.

Tutte le 8 sentenze sull'art. 1834 c.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *