Estinzione anticipata cessione del quinto: rimborso dei costi up-front e recurring (ABF Collegio di Roma n. 1857 del 02.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 125-sexies t.u.b., applicabile ai contratti di finanziamento stipulati prima del 25 luglio 2021 nella formulazione previgente e come interpretato dalla decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/2019, il consumatore ha diritto, in caso di estinzione anticipata, alla riduzione non solo delle componenti recurring del costo totale del credito, ma anche di quelle up-front, ivi compreso il compenso per l’attività di intermediazione creditizia, con esclusione delle imposte. Sia per i costi recurring che per quelli up-front il criterio di quantificazione del rimborso può essere determinato da un’apposita clausola contrattuale, purché essa sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di relativa proporzionalità. In mancanza di tale clausola, i costi up-front si riducono secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi, mentre i costi recurring seguono il criterio di competenza economica pro rata temporis. La domanda di rimborso delle spese di assistenza professionale non è accoglibile quando il ricorso possa essere proposto sulla base di semplici conteggi aritmetici, salvo un atteggiamento ostile dell’intermediario.

Il Fatto

Un ricorrente aveva stipulato nel marzo 2019 un contratto di finanziamento mediante cessione del quinto della retribuzione, anticipatamente estinto nel novembre 2023, in corrispondenza della rata n. 56 di 120. Esperita infruttuosamente la fase di reclamo, si era rivolto all’Arbitro per ottenere l’equo rimborso degli oneri non goduti per complessivi € 1.019,73, oltre interessi e spese legali, chiedendo anche la restituzione delle quote versate in eccedenza e della penale di estinzione anticipata di € 149,47.

L’intermediario si era costituito eccependo la carenza di legittimazione passiva quale mero cessionario del credito. Nel merito aveva sostenuto che il ricorrente aveva quantificato tutto secondo il criterio pro rata temporis, includendo costi up-front non rimborsabili, e aveva richiamato l’art. 112 c.p.c. Aveva poi riconosciuto pro bono pacis € 613,24 a titolo di oneri up-front e spese di procedura, nonché € 540,00 per quote versate in eccedenza.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ha anzitutto respinto l’eccezione di carenza di legittimazione passiva, richiamando il consolidato orientamento arbitrale (Collegio di Roma, decisione n. 415/2017). Ha poi ricostruito il quadro normativo: l’art. 125-sexies t.u.b. attua l’art. 16, par. 1, direttiva 2008/48/CE, interpretato dalla sentenza Lexitor della Corte di Giustizia UE (causa C-383/18) nel senso che il diritto alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore.

Il Collegio ha dato conto della riformulazione dell’art. 125-sexies t.u.b. ad opera del d.l. n. 73/2021 e della declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 11-octies, comma 2 (Corte cost. n. 263/2022) limitatamente alle parole sulla cristallizzazione delle norme secondarie. Ha quindi applicato l’art. 27, comma 1, d.l. n. 104/2023: per i contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021 continua ad applicarsi il previgente art. 125-sexies t.u.b. come interpretato dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, restando ferma l’esclusione delle imposte dalla riduzione.

Quanto ai criteri, il Collegio ha ribadito che i costi up-front si riducono secondo il criterio del costo ammortizzato, in mancanza di diversa clausola contrattuale comprensibile e proporzionale, mentre i costi recurring seguono il pro rata temporis. Ha confermato che il compenso per l’attività di intermediazione creditizia va assoggettato alla riduzione equitativa in quanto costo up-front, anche quando documentato da fattura. La domanda di rifusione delle spese legali è stata respinta in base alla decisione n. 11244/16 del Collegio di Roma.

Con riferimento alla penale di estinzione anticipata, il Collegio ha richiamato le decisioni del Collegio di Coordinamento n. 5909/2020 e n. 11679/2021: l’equo indennizzo entro le soglie di legge è dovuto, salvo prova contraria, ma il suo ammontare va parametrato al capitale residuo al netto della riduzione del costo totale del credito, con conseguente diritto alla riduzione di € 7,30. All’esito dei conteggi, il Collegio ha disposto il pagamento di € 145,00 oltre interessi legali, respingendo il resto, e ha posto a carico dell’intermediario il contributo alle spese della procedura e il rimborso del versamento per il ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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