Prova dell’erogazione del mutuo e omesso esame del numero pratica (Cass. civ. Sez. I n. 22576/2026)
Principi di diritto (Massima)
Nell’insinuazione al passivo fondata su un contratto di mutuo, la banca mutuante deve provare l’effettiva messa a disposizione della somma in favore del mutuatario.
La consegna può risultare anche da un’operazione contabile, purché la somma sia effettivamente posta nella disponibilità del mutuatario e questi assuma un’obbligazione univoca, espressa e incondizionata di restituzione.
Il giudice incorre nel vizio di omesso esame di un fatto decisivo quando trascura un elemento storico specificamente dedotto e documentato, idoneo a collegare l’accredito al finanziamento.
Costituisce fatto rilevante, a tal fine, la coincidenza del numero della pratica di finanziamento riportato sia nella movimentazione del conto corrente sia nell’estratto del conto relativo al finanziamento.
Il Fatto
Una banca aveva chiesto l’ammissione al passivo fallimentare di due distinte ragioni di credito. Il Tribunale aveva ammesso al chirografo il credito relativo al saldo negativo di conto corrente per euro 485.624,42, ma aveva respinto la domanda concernente il credito derivante da un finanziamento garantito da ipoteca per euro 64.052,88. Secondo il giudice di merito mancava la prova dell’erogazione della somma, necessaria in relazione alla natura reale del contratto di mutuo.
La banca aveva prodotto, tra l’altro, un estratto del conto corrente dal quale risultava un accredito di euro 700.000,00. La relativa causale richiamava una pratica di finanziamento identificata dal numero 6075465. Il Tribunale aveva tuttavia ritenuto insufficiente tale elemento per collegare l’accredito al contratto di finanziamento, osservando che quest’ultimo era individuato mediante diversi riferimenti di repertorio e raccolta e non conteneva, secondo la ricostruzione accolta nel decreto, un riferimento al numero della pratica bancaria. Nel ricorso per cassazione la banca ha evidenziato che lo stesso numero 6075465 risultava anche nell’estratto del conto relativo al finanziamento prodotto nel procedimento di verifica del passivo.
La Motivazione della Corte
La Cassazione considera fondata la censura, ma ne precisa anzitutto la corretta qualificazione. La ricorrente aveva formalmente denunciato la violazione dell’art. 2697 c.c., richiamando l’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. La Corte esclude però che il problema riguardi il riparto dell’onere della prova. La questione concerne invece il mancato esame di uno specifico fatto storico risultante dalla documentazione prodotta: la presenza del medesimo numero di pratica sia nell’operazione di accredito sul conto corrente sia nell’estratto del conto del finanziamento. La censura viene quindi ricondotta al paradigma dell’omesso esame di un fatto decisivo previsto dall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
La Corte richiama il proprio orientamento in materia di insinuazione al passivo del credito da mutuo. In particolare, Cass. n. 28526/2019 e Cass. n. 14683/2022 affermano che la banca mutuante può assolvere l’onere di provare la consegna del denaro mediante la documentazione attestante l’erogazione e lo svincolo delle somme. La decisione richiama inoltre Cass., Sez. Un., n. 5968/2025, secondo cui è sufficiente che la somma sia effettivamente messa a disposizione del mutuatario, anche mediante una mera operazione contabile, purché questi abbia assunto l’obbligazione univoca, espressa e incondizionata di restituirla. L’effettiva erogazione, pertanto, non richiede necessariamente una consegna materiale del denaro, ma deve risultare da elementi idonei a dimostrarne la concreta disponibilità in capo al mutuatario.
Su questa premessa, la Cassazione individua il punto decisivo trascurato dal giudice di merito. Il numero 6075465 compariva sia in relazione all’accredito di euro 700.000,00 sul conto corrente sia nell’estratto del conto relativo al finanziamento. Non si tratta, nella ricostruzione della Corte, di una mera argomentazione difensiva né di una richiesta di rivalutazione indistinta delle prove. Si tratta di un fatto storico preciso, puntualmente dedotto, che il giudice avrebbe dovuto esaminare perché potenzialmente idoneo a dimostrare il collegamento tra l’accredito e il contratto dal quale derivava il credito insinuato.
La Cassazione non afferma direttamente che l’erogazione del mutuo sia definitivamente provata. La conseguenza dell’accoglimento è più circoscritta: il giudice di rinvio deve procedere a una nuova ricostruzione della vicenda considerando anche il dato documentale omesso. Il decreto viene quindi cassato con rinvio al Tribunale di Catania, in diversa composizione, che dovrà rivalutare la prova dell’erogazione alla luce della coincidenza del numero di pratica e del principio secondo cui la disponibilità della somma può realizzarsi anche mediante operazione contabile. Il rinvio riguarda anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
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