Revoca del nulla osta per vizio formale dell’istanza è illegittima (TAR Campania n. 3197 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca del nulla osta al lavoro subordinato non può fondarsi su un vizio meramente formale delle modalità di trasmissione dell’istanza, quando questa sia stata curata da un professionista abilitato e non risulti inficiata nella sua genuinità. Il potere di controllo postumo previsto dall’art. 42, comma 2, del D.L. n. 73/2022 non configura un atto dovuto e vincolato, ma richiede una valutazione completa e ponderata dei fatti e dei documenti, nel rispetto del giusto procedimento e dei principi di proporzionalità e leale collaborazione. L’Amministrazione deve applicare il soccorso istruttorio e valorizzare l’integrazione documentale intervenuta, non potendo elevare a motivo di revoca irregolarità emendabili o carenze documentali in realtà insussistenti.
Il Fatto
Una società operante nel settore edile presenta, nell’ambito delle quote del c.d. “Decreto Flussi”, un’istanza per il rilascio di un nulla osta all’assunzione di un lavoratore extracomunitario. In data 01.05.2025 lo Sportello Unico per l’Immigrazione rilascia il nulla osta richiesto. Successivamente, l’Amministrazione avvia un’attività di verifica postuma.
Dopo due pareri negativi dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro e altrettanti preavvisi di revoca, il SUI dispone la revoca del nulla osta con provvedimento del 19.06.2025. Il lavoratore, munito del visto d’ingresso ottenuto sul nulla osta poi revocato, era nel frattempo entrato in Italia. Avverso la revoca propone ricorso, deducendo eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e carenza di motivazione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale accoglie il ricorso. Il provvedimento impugnato si fonda su due ordini di ragioni: un vizio formale relativo alle modalità di trasmissione dell’istanza e una serie di presunte carenze documentali sostanziali. Entrambi i profili risultano viziati.
Il primo motivo ostativo attiene al fatto che l’istanza è stata trasmessa tramite il profilo di un’organizzazione di categoria del settore agricolo, diversa da quella di appartenenza del datore di lavoro, operante nel settore edile. Il Collegio ritiene che tale circostanza, pur formalmente corretta, non possa assurgere a vizio invalidante. Si tratta di un mero errore materiale, essendo pacifico che l’istanza sia stata curata da un professionista abilitato che ha utilizzato, per svista, un canale telematico anziché un altro. L’azione amministrativa deve improntarsi a criteri di sostanzialità e proporzionalità e non può arenarsi di fronte a vizi puramente formali che non inficiano la genuinità della domanda. L’Amministrazione, in ossequio al soccorso istruttorio, avrebbe dovuto invitare il professionista a regolarizzare la modalità di invio.
Il Tribunale richiama l’art. 30-bis, co. 8 del D.P.R. n. 394 del 1999, che impone allo Sportello Unico di invitare l’istante all’integrazione in caso di incompletezza documentale, e il più generale principio riconosciuto nell’art. 5, co. 5 del d.lgs. n. 286 del 1998. Sul punto cita Consiglio di Stato, Sez. V, 12 maggio 2014, n. 2407 e Cons. Stato, Sez. III, 13 luglio 2022, n. 5945.
Il secondo nucleo di motivazioni è viziato da difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. Quanto alla documentazione alloggiativa, la parte aveva prodotto la certificazione di idoneità rilasciata dal Comune, il permesso di soggiorno del proprietario e lo stato di famiglia: l’affermazione di “inidoneità” è apodittica e priva di motivazione, in violazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990. Anche la contestazione sulla mancanza della verifica di indisponibilità di lavoratori nazionali è smentita dalla produzione documentale. La discrepanza sulla durata del contratto, infine, è una mera incongruenza chiaribile in sede di contraddittorio o alla stipula del contratto di soggiorno.
La difesa dell’Amministrazione, che qualifica la revoca come atto vincolato, non è accolta: l’art. 42, comma 2, del D.L. n. 73/2022 non configura un automatismo, ma un potere di controllo postumo da esercitare nel rispetto del giusto procedimento. Il ricorso è quindi accolto e il provvedimento annullato, con spese compensate.
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Nota della Redazione
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