Daspo calcistico: identificazione da videosorveglianza e pericolosità concreta (TAR Calabria n. 769 del 28.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive ex art. 6 legge n. 401/1989, la misura di prevenzione amministrativa non richiede la certezza, oltre ogni ragionevole dubbio, della lesione del bene della sicurezza e dell’ordine pubblico, ma una dimostrazione fondata su elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, secondo un ragionamento causale probabilistico improntato ad elevata attendibilità e alla logica del “più probabile che non”. L’identificazione del destinatario mediante comparazione dei fotogrammi della videosorveglianza con i documenti di identità e il riconoscimento diretto da parte del personale di polizia costituisce riscontro idoneo. La condotta accertata, espressiva di natura violenta nell’ambito di un impianto sportivo, integra di per sé i presupposti della misura, con motivazione adeguata ove dia conto degli eventi e della pericolosità specifica.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava il decreto con cui il Questore della Provincia di Cosenza, ai sensi dell’art. 6 legge n. 401/1989, gli aveva imposto per sette anni il divieto di accesso nei luoghi ove si svolgono manifestazioni calcistiche su tutto il territorio nazionale, esteso agli spazi adiacenti e ai luoghi di sosta, transito o trasporto dei partecipanti. Per il medesimo periodo era prescritto l’obbligo di presentazione in Questura quindici minuti dopo l’inizio e quindici minuti prima della fine di ogni partita della squadra di riferimento, in casa e fuori.

Il provvedimento muoveva da fatti in cui un gruppo di tifosi, per accedere agli allenamenti a porte chiuse, aveva forzato una serranda chiusa e raggiunto le gradinate della curva nord. Il ricorrente deduceva un unico motivo: violazione dell’art. 6 legge n. 401/1989 ed eccesso di potere per difetto di motivazione, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e irragionevolezza, contestando in primo luogo l’identificazione e in secondo luogo la carenza del giudizio di pericolosità specifica. L’amministrazione chiedeva la reiezione del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale rigetta il ricorso. Sulla prima censura, l’identificazione del ricorrente risulta compiutamente avvenuta mediante comparazione delle immagini dell’impianto di videosorveglianza dello stadio con i documenti di identità e la conoscenza diretta da parte del personale di polizia, trattandosi di assiduo frequentatore dello stadio durante partite e allenamenti. Il Collegio richiama la convalida del giudice penale, che ha ritenuto l’identificazione affidabile attraverso la visione dei fotogrammi ritraenti gli autori del danneggiamento, comparati con le fotografie dei documenti.

Quanto alla seconda censura, il Tribunale accerta che il Questore ha fatto corretta applicazione dell’art. 6 legge n. 401/1989 e adeguatamente motivato sulla sussistenza dei presupposti. Non manca una valutazione in concreto della pericolosità, avendo l’amministrazione rappresentato gli eventi e le ragioni del pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica. La condotta accertata costituisce presupposto necessario e sufficiente, esprimendo di per sé una natura violenta sintomatica di pericolosità nell’ambito di un impianto sportivo.

Il Collegio precisa la natura della fattispecie: si tratta di misura tipicamente appartenente al diritto amministrativo della prevenzione, con anticipazione della soglia alle situazioni di pericolo concreto. Non è richiesta la certezza della lesione, ma la dimostrazione di elementi gravi, precisi e concordanti, secondo la logica del “più probabile che non”, come affermato dal Consiglio di Stato, III Sez., 8 maggio 2024, n. 4141.

Ulteriore conferma della completezza motivazionale si ricava dal richiamo, nel provvedimento, ai due precedenti DASPO già a carico del ricorrente, il secondo dei quali, di cinque anni, tuttora efficace. Il ricorso è dunque infondato e va respinto. Le peculiarità della questione giustificano la compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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