Programmazione comunale degli impianti e diniego ex L.R. Toscana n. 49/2011 (TAR Toscana n. 768 del 28.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il programma comunale degli impianti di telecomunicazioni, redatto in attuazione della disciplina regionale e sulla base dei piani di sviluppo presentati dagli operatori, non integra un divieto generalizzato di collocazione sul territorio ove la dislocazione sia stata disegnata in base alle richieste dei privati e le aree residue non risultino né contemplate né regolamentate. La legittimità di una sola delle ragioni poste a fondamento del diniego è sufficiente a sorreggere l’atto in sede giurisdizionale, con assorbimento delle censure rivolte agli altri motivi, indipendentemente dal loro ordine. Il ricorso per motivi aggiunti avverso i provvedimenti di convalida è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, quando dal suo accoglimento non derivi alcuna utilità alla parte ricorrente.
Il Fatto
Un operatore di rete mobile ha presentato al Comune un’istanza di autorizzazione, ai sensi dell’art. 44 del d.lgs. n. 259/2003, per l’installazione di una stazione radio base. Il Comune ha concluso negativamente la conferenza di servizi con un preavviso di diniego, fondato sulla mancata inclusione dell’impianto nel programma comunale degli impianti per il 2023, dando atto del formarsi del silenzio assenso sull’autorizzazione paesaggistica per la mancata espressione della Soprintendenza.
Acquisite le osservazioni dell’operatore, il Comune ha confermato il diniego, richiamando anche un parere della commissione per il paesaggio che per la prima volta evidenziava il contrasto dell’impianto con il PIT regionale. La società ha impugnato gli atti; nelle more il Comune ha adottato due provvedimenti di convalida in autotutela, con cui ha rettificato la data di conclusione della conferenza, riconoscendo la tempestività del parere paesaggistico. Avverso tali atti è stato proposto ricorso per motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato anzitutto l’eccezione di inammissibilità per mancata tempestiva impugnazione del programma comunale. L’eccezione è infondata: per stessa ammissione del Comune, il piano di sviluppo della rete presentato dall’operatore per il 2023 non prevedeva la localizzazione oggetto dell’istanza, sicché la mancata inclusione del sito non equivaleva a un diniego e l’atto di pianificazione non ha assunto valore provvedimentale né prodotto effetti lesivi immediati.
Nel merito, il primo motivo è infondato. La L.R.T. n. 49/2011 assegna ai Comuni il compito di elaborare il programma degli impianti nel rispetto dei criteri localizzativi, sulla base dei programmi di sviluppo presentati annualmente dagli operatori. Il titolo abilitativo è rilasciato nel rispetto del programma, salva la possibilità di autorizzare impianti non inclusi in presenza di motivate ragioni di urgenza e indifferibilità. Tale disciplina costituisce legittima integrazione della normativa nazionale, consentita dall’art. 8, comma 6 della l. n. 36/2001, e persegue il contemperamento tra sviluppo della rete e contenimento dell’esposizione ai campi elettromagnetici, come già affermato dal TAR Toscana.
Il programma del Comune risulta redatto in applicazione di tale normativa: l’Amministrazione ha acquisito e analizzato i programmi degli operatori, tenendo conto degli impianti esistenti, e ha individuato i siti richiesti dai privati. Il fatto stesso che la dislocazione sia stata disegnata in base alle specifiche richieste degli operatori esclude la configurazione di un divieto generalizzato: le aree residue non sono state né contemplate né regolamentate. La giurisprudenza richiede una capillare distribuzione del servizio sul territorio, evenienza che il Collegio ha verificato nel caso concreto. I precedenti invocati dalla ricorrente non si attagliano, poiché riguardano ipotesi in cui il Comune aveva individuato a priori le uniche aree di installazione ammesse.
Poiché una delle ragioni del diniego è legittima, il ricorso introduttivo è respinto, con assorbimento delle ulteriori censure, secondo il principio per cui la legittimità di un solo motivo è sufficiente a sorreggere l’atto. Per mera completezza il Collegio ha rilevato che il parere paesaggistico comunale difettava di adeguata motivazione, limitandosi a citare le previsioni del PIT senza descrivere il sito, i valori lesi e le soluzioni alternative. Il ricorso per motivi aggiunti è dichiarato improcedibile per carenza di interesse, non derivando dal suo accoglimento alcuna utilità alla ricorrente.
Le spese sono poste a carico della società secondo soccombenza e compensate nei confronti del Ministero della Cultura.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.