Dimensionamento scolastico, docenti e genitori senza interesse a ricorrere (TAR Toscana n. 1942 del 02.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Gli atti di accorpamento, fusione o soppressione di istituzioni scolastiche costituiscono espressione della potestà di autorganizzazione dell’amministrazione e incidono sul numero delle istituzioni autonome, non sull’articolazione dei plessi né sull’offerta formativa. Docenti, genitori, alunni e personale ATA sono titolari di una posizione legittimante all’impugnazione, ma devono allegare un pregiudizio concreto e attuale, non meramente ipotetico o apodittico, derivante dall’attuazione dell’atto organizzatorio. Il criterio della salvaguardia degli istituti siti in Comuni montani non configura un divieto assoluto di accorpamento, ma un parametro di indirizzo che non esclude la valutazione numerica. In difetto di allegazione probatoria, il ricorso è inammissibile per carenza di interesse.

Il Fatto

I ricorrenti — sindacati del settore scolastico, docenti, genitori di alunni, genitori componenti dei Consigli d’Istituto, alunni maggiorenni e personale ATA — impugnavano davanti al TAR Toscana le delibere con cui la Regione aveva disposto, per l’anno scolastico 2024/2025, quattro accorpamenti tra istituzioni scolastiche: l’I.C. Martini con l’I.C. di Seravezza, l’I.C. Bonomi con l’I.C. Moratti di Fivizzano, l’I.C. Puccini con l’I.C. Lucca Quinto, l’ISIS Giovagnoli con l’ISIS Liceo Città di Piero.

Con il ricorso introduttivo e con motivi aggiunti avverso il decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale n. 44 del 13.02.2024, i ricorrenti deducevano la violazione della disciplina di salvaguardia delle scuole situate in Comuni montani, nonché eccesso di potere, illogicità e contraddittorietà nella scelta del criterio del numero minimo di alunni. Si costituivano la Regione Toscana, il Ministero dell’Istruzione e l’Ufficio Scolastico Regionale, eccependo il difetto di legittimazione passiva e l’inammissibilità del gravame.

La Motivazione della Corte

Il Collegio conferma il proprio orientamento, già espresso con la sentenza di questa Sezione n. 935 del 18.07.2024, passata in giudicato su identico ricorso, e dichiara l’inammissibilità del gravame per difetto di interesse dei ricorrenti. Questi ultimi non dimostrano di poter subire alcun concreto pregiudizio dagli atti impugnati, volti a determinare una mera riorganizzazione della rete scolastica sul piano amministrativo.

Il Tribunale richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui gli atti di fusione, scissione o soppressione di istituti scolastici esplicano effetti sia sugli alunni, fruitori diretti del servizio, sia sul personale docente e amministrativo, riconoscendo in capo a tali soggetti una posizione legittimante all’impugnazione. Tuttavia, precisa il Collegio, l’affermazione dell’esistenza di un interesse concreto e attuale deve sempre accompagnare la proposizione del ricorso, con l’allegazione di concreti indizi sulla natura e portata dei pregiudizi.

Nel caso di specie i lamentati pregiudizi sono prospettati in termini meramente ipotetici e apodittici e, in ogni caso, non sussistono. Richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 2023, il TAR rileva che l’accorpamento non comporta alcuna soppressione di scuole intese come luoghi di svolgimento dell’attività didattica: la dislocazione dei plessi rimane inalterata e non vi è incidenza sull’offerta formativa. La nuova disciplina diminuisce il numero delle istituzioni scolastiche autonome, inducendo accorpamenti di plessi quali sedi distaccate, senza automatica perdita di progettualità formativa e di originalità didattica della comunità scolastica di riferimento.

Resta assorbita l’ulteriore questione pregiudiziale della sopravvenuta improcedibilità, per effetto dell’approvazione del nuovo Piano regionale per l’anno scolastico 2025/2026. Le spese di lite, liquidate in € 1.500,00 per ciascuna delle due amministrazioni costituite, sono poste a carico dei ricorrenti, considerata la perdurante insistenza sulla decisione nonostante il precedente specifico sfavorevole.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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