Improcedibile il ricorso avverso la sanzione dopo l’adesione all’Addendum e il pagamento (TAR Lombardia n. 1738 del 08.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso proposto avverso il provvedimento di applicazione di una sanzione pecuniaria prevista da un Protocollo di Legalità è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando, nelle more del giudizio, il destinatario aderisca all’Addendum che ridetermina la misura sanzionatoria, non impugni il nuovo atto applicativo e ne esegua spontaneamente il pagamento. Tale comportamento è inequivoco e integra acquiescenza al provvedimento amministrativo, ravvisabile in presenza di atti o comportamenti liberamente posti in essere dal destinatario, idonei a dimostrare la volontà di accettarne gli effetti e l’assetto di interessi definito dall’amministrazione. La sopravvenuta carenza di interesse assorbe ogni altro profilo di merito e giustifica la compensazione delle spese quando la concreta evoluzione della fattispecie imponga una valutazione complessiva dell’esito della lite.

Il Fatto

La società ricorrente operava come subcontraente nell’ambito della realizzazione della Linea 4 della Metropolitana di Milano. Tra il soggetto concedente, la concessionaria e la Prefettura era stato sottoscritto nel marzo 2014 un Protocollo di Legalità, volto a prevenire infiltrazioni mafiose e a garantire la sicurezza sul lavoro mediante un flusso informativo sulla filiera delle imprese.

La concessionaria aveva contestato alla ricorrente l’omessa comunicazione della variazione del proprio assetto societario, consistita nella nomina del nuovo amministratore unico, in violazione dell’art. 1, comma 14, del Protocollo. Rigettate le controdeduzioni, era stata irrogata una sanzione pecuniaria pari al 5% del valore del subcontratto, quantificata in euro 66.500,00. La società impugnava gli atti sanzionatori davanti al TAR, contestando l’insussistenza dei presupposti fattuali e la riconducibilità dell’inosservanza all’art. 6 del Protocollo. Nel luglio 2021 interveniva un Addendum che sostituiva la previgente cornice sanzionatoria; la ricorrente lo accettava e versava euro 5.000,00 a titolo di sanzione rideterminata, senza impugnare il nuovo avviso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che, alla luce delle risultanze fattuali e delle eccezioni preliminari della resistente, deve dichiararsi la sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione di merito, con assorbimento di ogni altro profilo.

Due gli elementi valorizzati. In primo luogo, la ricorrente non ha impugnato l’atto sanzionatorio da ultimo adottato dalla concessionaria, che ha riformato il provvedimento gravato e sostituito la sanzione originariamente irrogata. In secondo luogo, lo spontaneo adempimento dell’obbligazione derivante dalla misura rideterminata evidenzia la piena accettazione della stessa.

Il comportamento inequivoco serbato dalla società palesa l’acquiescenza prestata alla nuova misura sanzionatoria. Il Tribunale richiama l’orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui l’acquiescenza è ravvisabile in presenza di atti o comportamenti univoci, posti liberamente in essere dal destinatario, tali da dimostrare la chiara e inconfutabile volontà di accettarne gli effetti e l’operatività, ossia l’assetto d’interessi definito dall’amministrazione, richiamando Cons. Stato, sez. V, 29 aprile 2024, n. 3853.

La società non soltanto ha aderito all’Addendum, ma ha versato il quantum irrogato a titolo di rinnovata determinazione della sanzione. Non residuano pertanto dubbi circa la carenza d’interesse a ottenere l’annullamento del provvedimento gravato. Il ricorso è dichiarato improcedibile e le spese sono compensate tra le parti, in considerazione della concreta evoluzione della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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