DASPO e condotta di gruppo: serve il contributo individuale del singolo tifoso (TAR Toscana n. 1712 del 28.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La misura del DASPO prevista dall’art. 6, comma 1, lett. b), legge n. 401/1989 può essere disposta anche in relazione a una condotta tenuta dal singolo in seno a un gruppo. L’ampliamento del presupposto dalla condotta individuale a quella collettiva non elimina però l’esigenza che la condotta del singolo abbia una propria specificità ed evidenza, quale apporto individuale all’azione collettiva. L’apporto deve fondarsi su elementi di fatto idonei a integrare la partecipazione attiva a episodi di violenza, minaccia o intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica. La mera presenza sul mezzo di trasporto insieme al gruppo e l’appartenenza alla tifoseria non bastano: diversamente si sconfinerebbe nella responsabilità oggettiva per la sola appartenenza a un’entità soggettiva.
Il Fatto
Il ricorrente impugna il provvedimento con cui il Questore di Firenze ha disposto a suo carico il DASPO per la durata di un anno, con divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono incontri di calcio e a quelli interessati al transito dei partecipanti, ai sensi dell’art. 6, comma 1, legge n. 401/1989. Il provvedimento si collega a una partita e trae origine dal controllo di due pullman: sui sedili e in due borse sarebbero stati rinvenuti oggetti atti a offendere, manganelli telescopici, passamontagna e artifizi pirotecnici.
La Questura ha identificato gli occupanti dei due mezzi, tutti appartenenti alla tifoseria organizzata, e ha ritenuto che ciascuno di essi, per il fatto stesso di essere presente, avesse fornito adesione materiale e morale al possesso dell’armamentario. Il ricorrente ha contestato l’assenza di una condotta a lui individualmente ascritta, il mancato uso del materiale, la sproporzione della misura e la mancata comunicazione di avvio del procedimento. La Sezione ha accolto in via cautelare la domanda di sospensione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta il primo motivo e lo ritiene fondato. La norma invocata consente di applicare la misura tanto a chi tiene la condotta singolarmente, quanto a chi la tiene in gruppo. Il dato letterale della disposizione, tuttavia, non autorizza a prescindere dalla condotta individuale: il richiamo agli elementi di fatto impone di accertare quale sia il contributo del singolo all’azione collettiva.
Il punto centrale è la distinzione tra il gruppo e il soggetto che ne fa parte. L’ampliamento del presupposto normativo non trasforma l’appartenenza in fatto costitutivo della responsabilità. L’apporto del singolo deve essere specifico ed evidente e deve sostanziarsi nella partecipazione attiva a episodi di violenza, minaccia o intimidazione idonei a porre in pericolo la sicurezza pubblica.
Nel caso concreto il provvedimento non contiene alcun elemento fattuale idoneo a integrare la fattispecie. L’unica condotta attribuibile al ricorrente è la presenza su uno dei pullman. Non risulta che abbia usato il materiale, che abbia avuto con esso un qualche rapporto, né che sia stato tra coloro che lo hanno organizzato o messo a disposizione. La Questura risale alla responsabilità del ricorrente unicamente attraverso la sua presenza e la sua appartenenza al gruppo.
Il Collegio esclude che ciò basti. Ammettere il contrario significherebbe introdurre una responsabilità oggettiva, o addirittura derivante dalla mera appartenenza a un’entità soggettiva, in assenza di prova di un contributo individuale alla preparazione o alla realizzazione degli episodi di violenza. Il ricorso è quindi accolto, con assorbimento delle ulteriori censure, e il provvedimento è annullato. Le spese di giudizio sono compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.