Daspo e responsabilità individuale del tifoso presente sul pullman (TAR Toscana n. 1713 del 28.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il DASPO di cui all’art. 6, comma 1, lett. b), legge n. 401 del 1989 contempla anche la condotta tenuta dal singolo in seno a un gruppo, ma l’ampliamento del presupposto non elimina l’esigenza di un apporto individuale specifico ed evidente. La condotta collettiva non può fondare di per sé la misura: occorrono elementi di fatto che dimostrino la partecipazione attiva del singolo a episodi di violenza, minaccia o intimidazione idonei a porre in pericolo la sicurezza pubblica. La sola presenza sul mezzo o la mera appartenenza alla tifoseria ultras integrano una responsabilità oggettiva non consentita, senza prova di un contributo individuale alla preparazione o alla realizzazione degli episodi.
Il Fatto
Il ricorrente impugna il provvedimento del Questore di Firenze con cui, in relazione a una partita disputata il 6 ottobre 2024, gli è stata applicata la misura del DASPO per la durata di tre anni. Il provvedimento muove dal controllo dei due pullman che avevano condotto i tifosi allo stadio: a bordo, in parte disseminato sui sedili e in parte in due borse, viene rinvenuto materiale comprendente armi da punta e taglio, manganelli telescopici, passamontagna e artifizi pirotecnici.
La Questura riconduce la responsabilità a tutti gli occupanti dei due mezzi, qualificati come ultras della curva, sul rilievo dell’adesione morale e materiale di ciascuno al possesso dell’armamentario. Il ricorrente deduce la carenza di presupposti per l’emanazione del provvedimento e la mancata comunicazione di avvio del procedimento. In via cautelare la Sezione accoglie la domanda di sospensione con ordinanza n. 85 del 2025.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta il primo motivo e lo ritiene fondato, assorbendo le ulteriori censure. La norma invocata dall’amministrazione prevede che la misura possa essere disposta a carico di coloro che, sulla base di elementi di fatto, risultino avere tenuto, singolarmente o in gruppo, una condotta evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, minaccia o intimidazione tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica.
Il Collegio non nega che la disposizione contempli anche la condotta del singolo inserita in un gruppo. Ritiene però che l’ampliamento del presupposto dalla dimensione individuale a quella collettiva non faccia venir meno la necessità che la condotta del singolo abbia specificità ed evidenza, quale apporto personale all’azione del gruppo. L’apporto deve fondarsi su elementi di fatto qualificati come partecipazione attiva, non su una valutazione indifferenziata del comportamento di chi si trova insieme ad altri.
Nel provvedimento impugnato il TAR non rinviene alcun elemento fattuale idoneo a integrare la fattispecie. L’unica condotta attribuita al ricorrente è la presenza sul pullman, tra i numerosi occupanti. Manca il riscontro che egli abbia utilizzato il materiale, che abbia avuto con esso un qualsivoglia rapporto, che sia stato tra coloro che ne hanno organizzato la messa a disposizione. La Questura risale alla sua responsabilità unicamente attraverso la presenza sul mezzo e l’appartenenza al gruppo ultras.
Un simile impianto, osserva il Collegio, non è sufficiente a fondare una responsabilità individuale: condurrebbe allo sconfinamento nella responsabilità oggettiva e, anzi, in una responsabilità derivante dalla mera appartenenza a un’entità soggettiva. Manca la prova di un contributo specifico alla preparazione o alla realizzazione di episodi di violenza idonei a mettere in pericolo la sicurezza pubblica.
Il ricorso è pertanto accolto e il provvedimento annullato, con compensazione delle spese in ragione della complessiva valutazione dei fatti di causa.
Nota della Redazione
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