Daspo per fumogeni al casello: pericolosità concreta valutata ex ante (TAR Sicilia n. 1247 del 02.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il DASPO costituisce misura di prevenzione che presuppone non la commissione di un reato, ma una situazione di pericolosità sociale: è sufficiente il pericolo di lesione dell’ordine e della sicurezza pubblica, non la lesione accertata. La fattispecie di cui all’art. 6-bis della legge n. 401/1989 è reato di pericolo concreto, la cui pericolosità rispetto all’incolumità delle persone costituisce condizione modale della condotta e va valutata ex ante, secondo il criterio della prognosi postuma. Il giudizio dell’Amministrazione circa la pericolosità della condotta non è sostituibile dalle valutazioni personali del destinatario. Il D.A.SPO. non richiede la preventiva comunicazione di avvio del procedimento, per le esigenze di celerità connaturate alla sua funzione preventiva.

Il Fatto

Il Questore di Catania ha adottato nei confronti del ricorrente il D.A.SPO per la durata di un anno. Il presupposto era un deferimento all’Autorità giudiziaria per il reato di cui all’art. 6-bis della legge n. 401/1989: in occasione del transito della squadra di calcio avversaria nei pressi del casello A18 di Giarre, il ricorrente, dopo aver occupato la sede stradale unitamente ad altri tifosi, avrebbe acceso numerosi fumogeni.

Il destinatario della misura ha impugnato il provvedimento e il verbale di notifica ed esecuzione, deducendo la violazione dell’art. 6 della legge n. 401/1989, il travisamento dei fatti, il difetto di motivazione e di istruttoria, nonché l’omessa comunicazione di avvio del procedimento. La domanda cautelare era stata respinta con ordinanza della stessa Sezione. L’Amministrazione si è costituita controdeducendo alle censure.

La Motivazione della Corte

Il Collegio tratta congiuntamente i primi tre motivi, concernenti i presupposti della misura e la sua motivazione. L’art. 6, comma 1, della legge n. 401/1989 consente al Questore di disporre il divieto di accesso nei confronti di chi risulti denunciato o condannato, anche con sentenza non definitiva, per taluno dei reati richiamati. Tra questi figura la fattispecie dell’art. 6-bis, che sanziona chi, nei luoghi interessati al transito di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni sportive, utilizza in modo da creare un concreto pericolo per le persone strumenti per l’emissione di fumo o di gas visibile.

La norma configura una tipica fattispecie di reato di pericolo, nella quale l’uso pericoloso dei fumogeni è condizione modale della condotta e va valutata in relazione al momento in cui la stessa viene tenuta. Il TAR richiama sul punto la giurisprudenza amministrativa e penale citata, tra cui Cass. pen., Sez. III, n. 545 del 2023. Il DASPO, si precisa, non richiede l’accertata lesione, ma il pericolo di lesione dell’ordine e della sicurezza pubblica, perché la disciplina è finalizzata alla prevenzione e non alla repressione.

Nel caso concreto il provvedimento risulta congruamente motivato. Dall’annotazione di polizia giudiziaria e dai fotogrammi allegati emerge l’utilizzazione dei fumogeni su una strada pubblica aperta al transito, sintomatica del potenziale pericolo da valutarsi ex ante. La prognosi di pericolo riferita allo specifico luogo, cioè la sede stradale in prossimità dello svincolo A18 di Giarre, e alla riduzione di visibilità determinata dalla coltre di fumo, appare immune dalle censure.

Il Collegio respinge l’argomento della strada sgombra da auto e passanti, peraltro non pienamente rispondente ai filmati versati in atti: tali circostanze rileverebbero solo se il pericolo dovesse essere accertato con giudizio ex post, ciò che non è. Non vale neppure la qualificazione della condotta come esternazione festosa del tifo, poiché la pericolosità è stata ravvisata con riferimento alle persone e alle auto in transito, non a possibili scontri tra tifoserie. Gli strumenti per l’emissione di fumo sono già considerati dal legislatore potenzialmente pericolosi, al punto che l’art. 6-ter della legge n. 401/1989 ne vieta il possesso in quei luoghi.

Sull’omessa comunicazione di avvio del procedimento, il TAR richiama il consolidato indirizzo cui aderisce la Sezione, secondo cui il D.A.SPO. non deve essere preceduto da tale comunicazione, stante le esigenze di celerità intrinseche alla natura preventiva del provvedimento: si tratta di misura connotata da necessità e urgenza di porre rimedio al succedersi delle manifestazioni sportive calendarizzate. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese e accoglimento dell’istanza di patrocinio a spese dello Stato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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