Fumogeni al casello e DASPO: pericolo concreto valutato ex ante (TAR Sicilia n. 1241 del 02.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il potere del Questore di disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive può fondarsi sul mero deferimento all’Autorità giudiziaria per il reato di cui all’art. 6-bis della legge n. 401/1989, senza necessità di condanna. Il DASPO è misura di prevenzione che presuppone una situazione di pericolosità sociale: non richiede l’accertata lesione, ma il pericolo di lesione dell’ordine e della sicurezza pubblica. L’art. 6-bis della legge n. 401/1989 configura un reato di pericolo concreto: la pericolosità della condotta va valutata ex ante, secondo il criterio della prognosi postuma, al momento in cui la condotta è tenuta, e non ex post. Il DASPO non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, per le esigenze di celerità connaturate alla sua funzione preventiva.
Il Fatto
Il Questore di Catania ha adottato nei confronti del ricorrente un DASPO della durata di un anno. Il provvedimento si fonda su una condotta tenuta in occasione del transito della squadra di calcio avversaria in prossimità del casello autostradale A18 di Giarre: il ricorrente, unitamente ad altri tifosi, avrebbe occupato la sede stradale e acceso numerosi fumogeni, creando una fitta coltre di nebbia e un concreto pericolo per persone e auto in transito, con nocumento alla circolazione.
Il destinatario della misura ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Sicilia, deducendo il travisamento dei fatti, il difetto di motivazione e di istruttoria, l’insufficienza della sola denuncia quale presupposto del DASPO e l’omessa comunicazione di avvio del procedimento. La domanda cautelare era stata respinta con ordinanza non appellata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente i primi tre motivi, concernenti i presupposti della misura interdittiva e la sua motivazione. L’art. 6, comma 1, della legge n. 401/1989 consente al Questore di disporre il divieto di accesso nei confronti di coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati richiamati. Il Questore ha dunque correttamente assunto a presupposto il deferimento per il reato di cui all’art. 6-bis della legge n. 401/1989.
La norma incriminatrice, osserva il Tribunale, sanziona chi utilizza strumenti per l’emissione di fumo in modo da creare un concreto pericolo per le persone. Si tratta di una fattispecie di reato di pericolo, in cui l’uso pericoloso costituisce condizione modale della condotta e va valutato in relazione al momento in cui è tenuta.
Il DASPO è misura di prevenzione: non presuppone la commissione di un reato ma una situazione di pericolosità sociale. Non è necessaria l’accertata lesione, essendo sufficiente il pericolo di lesione dell’ordine e della sicurezza pubblica, perché la disciplina è volta alla prevenzione e non alla repressione.
Nel caso concreto il provvedimento risulta congruamente motivato. Dall’annotazione di P.G. e dai fotogrammi allegati emerge l’utilizzazione dei fumogeni su una strada pubblica aperta al transito, sintomatica del potenziale pericolo da valutare ex ante, tanto più in presenza di assembramenti. La prognosi di pericolo riferita allo specifico luogo e alla riduzione di visibilità per la coltre di fumo è immune dalle censure. Il criterio applicato è quello della prognosi postuma: il pericolo è valutazione probabilistica del rischio che da una condotta scaturisca un evento.
Le circostanze valorizzate dal ricorrente (strada sgombra) non risultano pienamente rispondenti ai filmati in atti e, in ogni caso, rileverebbero solo ove il pericolo fosse accertato ex post. La qualificazione della condotta come esternazione festosa non scalfisce la valutazione del Questore, che ha ravvisato la pericolosità con riferimento alle persone e alle auto in transito, a prescindere da possibili scontri tra tifoserie. Quanto all’omessa comunicazione di avvio del procedimento, il Collegio richiama il consolidato indirizzo secondo cui il DASPO non la richiede, per le esigenze di celerità connesse alla sua natura preventiva. Il ricorso è pertanto respinto, con spese compensate.
Nota della Redazione
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