Daspo non applicabile al furto estraneo al contesto della manifestazione sportiva (TAR Toscana n. 366 del 02.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il DASPO di cui all’art. 6, comma 1, lett. a) e b), legge n. 401/1989 presuppone che la condotta sia posta in essere in occasione o a causa di manifestazioni sportive. Il requisito non ricorre quando tra i fatti contestati e l’evento sportivo vi sia una eccessiva lontananza spazio-temporale e manchi un collegamento causale con la partita, con la tifoseria o con l’arbitraggio. In tal caso la condotta, pur censurabile, integra una responsabilità personale che prescinde dallo svolgimento dell’incontro, del quale costituisce solo l’occasione. Il provvedimento che motivi la pericolosità per l’ordine pubblico in termini apodittici, privi di riscontro, è illegittimo per difetto di motivazione.
Il Fatto
Il ricorrente impugna il provvedimento del Questore della Provincia di Siena con cui gli è stato applicato il DASPO per la durata di un anno. La misura si fonda su fatti avvenuti in un’area di servizio sull’autostrada A1, dove il ricorrente avrebbe prelevato generi alimentari dagli espositori senza pagare, approfittando del disordine causato dall’afflusso di altri tifosi in transito.
Il provvedimento collega la condotta all’incontro di calcio Empoli – Roma del 13 settembre 2022. Segue una denuncia in stato di libertà per furto aggravato. Il ricorrente deduce la violazione dell’art. 6 legge n. 401/1989, il difetto di pericolosità per l’ordine pubblico e il vizio di motivazione. Nella fase cautelare il Tribunale accoglie l’istanza con ordinanza n. 363/2023.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama la propria giurisprudenza su fattispecie analoghe, relativa alla stessa vicenda e ad altri ricorrenti, e ritiene di non discostarsene. Il thema decidendum riguarda l’individuazione dei presupposti applicativi del DASPO, così come delineati dall’art. 6, comma 1, legge n. 401/1989.
La disposizione consente la misura, alla lett. a), nei confronti di chi sia denunciato per fatti di violenza su persone o cose posti in essere in occasione o a causa di manifestazioni sportive; alla lett. b), verso chi abbia tenuto una condotta finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, minaccia o intimidazione. Le lett. c) e d) riguardano specifici reati e finalità di terrorismo.
Il Tribunale esclude anzitutto che il furto aggravato rientri tra i reati contemplati dalle lett. c) e d). Verifica poi il requisito dell’occasione o della causa della manifestazione sportiva. Sul punto rileva l’eccessiva lontananza spazio-temporale rispetto alla partita, svoltasi il giorno precedente in altro luogo.
La Corte nega anche il collegamento “a causa” dell’evento sportivo. Le condotte non risultano correlate, se non in modo eccessivamente indiretto, all’appartenenza a una tifoseria o alla partecipazione all’evento. Esse si inseriscono in una serie autonoma di avvenimenti, non collocabile in successione causale rispetto alla manifestazione.
È dirimente l’assenza di un nesso con l’incontro, con i tifosi avversari o con l’arbitraggio. I fatti possono configurare comportamenti censurabili, ma individuano una responsabilità personale che prescinde dallo svolgimento della partita. La motivazione del Questore, che qualifica i comportamenti come espressione di pericolosità in occasione di manifestazioni sportive, è meramente apodittica e priva di riscontro. Il ricorso è accolto, con assorbimento delle ulteriori censure e compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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