Procedimenti penali pendenti non fondano la non idoneità nel merito comparativo (Cons. Stato n. 3485 del 05.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nello scrutinio per merito comparativo per la promozione a Primo Dirigente del Corpo di Polizia Penitenziaria, la Commissione non può fondare il giudizio di non idoneità sulla sola pendenza di procedimenti penali a carico del candidato. L’art. 14 del d.lgs. n. 146/2000 impone un giudizio sulla completa personalità del dipendente, basato sui titoli del fascicolo personale e dello stato matricolare: la valutazione deve quindi sorreggersi su un esame puntuale dei fatti contestati e su un’analisi complessiva del profilo. Il richiamo alla “completa personalità” che si risolva in mera formula di stile, priva di adeguata istruttoria, integra violazione dei criteri valutativi e del principio di non colpevolezza di cui all’art. 27 Cost. Il mancato riscontro dell’amministrazione alla richiesta istruttoria del giudice vale come argomento di prova ex art. 64, comma 4, cod. proc. amm.

Il Fatto

Il ricorrente, dirigente della Polizia Penitenziaria in servizio presso un Provveditorato regionale, partecipava alla procedura di scrutinio per merito comparativo bandita per la promozione alla qualifica di Primo Dirigente. La graduatoria provvisoria e poi quella definitiva non lo includevano. Interrogata sul punto, l’amministrazione giustificava l’esclusione con la pendenza di procedimenti penali a carico del dirigente.

Impugnati gli atti davanti al TAR Campania, che declinava la competenza, il ricorso era riassunto davanti al TAR Lazio. Il Tribunale accoglieva il gravame, rilevando che la Commissione aveva ritenuto il candidato inidoneo sulla base di parametri estranei all’art. 14 del d.lgs. n. 146/2000 e in spregio al principio di non colpevolezza, e valorizzando il mancato riscontro alla propria richiesta istruttoria come argomento di prova. Il Ministero proponeva appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina congiuntamente i due motivi, incentrati entrambi sulla pretesa decisività di una nota ministeriale attestante la pendenza di due procedimenti penali. Il Ministero sostiene che il primo giudice abbia elevato un semplice argomento di prova al rango di prova piena, in violazione dell’art. 64, comma 4, cod. proc. amm.

La censura non regge sul piano processuale. La nota invocata risulta già prodotta in primo grado e, in ogni caso, non è idonea a superare la ragione portante della decisione impugnata, che l’appellante non ha specificamente contestato. Il thema decidendum non muta: resta da verificare se la Commissione abbia rispettato i criteri legali di valutazione.

Il Consiglio di Stato scende allora nel merito del verbale della Commissione. Questa aveva premesso di voler esaminare gli atti dei procedimenti penali in corso e ogni altro aspetto dei fascicoli personali rilevante per il giudizio sulla completa personalità. Ma, quanto alla posizione dell’appellato, si era limitata a rilevare la pendenza dei due procedimenti, osservando per uno di essi che “non sono noti i fatti” né il contesto della condotta, e che l’altro era in fase dibattimentale.

Su tale base la Commissione ha dato rilievo decisivo a uno dei procedimenti, senza esame puntuale dei fatti e senza analisi complessiva del profilo emergente dal fascicolo personale. Il richiamo alla completa personalità si è così risolto in una mera formula di stile, non supportata da adeguata istruttoria. La statuizione di primo grado, che ha ravvisato la violazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 146/2000 e del principio di non colpevolezza, non è stata efficacemente contrastata: l’appello non prende posizione sul fatto che la norma primaria non consenta di ritenere non idoneo un candidato per la sola pendenza di procedimenti penali. L’appello è pertanto rigettato, con compensazione delle spese in ragione della limitata attività difensiva dell’appellato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *