Proroga concessioni demaniali: difetto di interesse per le concessioni di acquacoltura (TAR Toscana n. 367 del 02.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il titolare di una concessione demaniale marittima per attività di acquacoltura, che non abbia proposto in sede amministrativa istanza di applicazione della proroga ex lege delle concessioni in essere, è privo di interesse a impugnare l’atto comunale di carattere generale che recepisce tale proroga, giacché l’atto produce un effetto a lui favorevole. La proroga di cui all’art. 1, comma 682, legge n. 145/2018 opera esclusivamente rispetto alle concessioni disciplinate dall’art. 1, comma 1, d.l. n. 400/1993, come interpretato dall’art. 13, comma 1, legge n. 172/2003, e dunque alle sole concessioni per finalità turistico-ricreative. La disciplina sulla durata dei contratti agrari non si applica alle società di capitali titolari di concessione, difettando il requisito del piccolo imprenditore ex art. 2083 cod. civ.

Il Fatto

La ricorrente è titolare dal 2012 di una concessione demaniale marittima rilasciata dal Comune di Piombino per l’occupazione di uno specchio acqueo destinato all’acquacoltura, con durata decennale e scadenza nel novembre 2022. Con determina dirigenziale n. 1167 del 19 novembre 2021 il Comune, adeguandosi alle pronunce dell’Adunanza Plenaria n. 17/2021 e n. 18/2021, ha esteso l’efficacia di tutte le concessioni demaniali in essere, comprese quelle per attività produttive, fino al 31 dicembre 2023.

La società ha impugnato la determina, dapprima con ricorso straordinario al Capo dello Stato e poi, per effetto dell’opposizione comunale, dinanzi al TAR Toscana. Ha sostenuto che la proroga legislativa fino al 2033 avrebbe dovuto riespandersi per le concessioni produttive, estranee alla direttiva servizi 2006/123/CE e all’art. 49 TFUE, e che in via subordinata la concessione si sarebbe rinnovata tacitamente per quindici anni in forza della disciplina sui contratti agrari.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse, accogliendo l’eccezione del Comune. La ricorrente ha introdotto soltanto nel giudizio il tema dell’applicabilità della proroga quindicennale, senza aver mai manifestato in sede amministrativa la volontà di avvalersene. L’atto impugnato ha contenuto generale e riguarda la durata di tutte le concessioni rilasciate dal Comune.

Il Tribunale ha osservato che, anche a voler ritenere operativa la proroga automatica, sarebbe stato necessario un atto integrativo della concessione, previa istanza di parte e verifica dei presupposti nel singolo caso. La ricorrente ha invece presentato nel 2021 due istanze di rinnovo, per dieci e poi per sei anni, estranee al periodo oggetto della proroga legale. Manca dunque l’interesse a ottenere l’annullamento di un provvedimento che le reca un effetto favorevole, consistente nel beneficio della proroga tecnica al 31 dicembre 2023.

In via di sola completezza, il Collegio ha ritenuto infondata anche la pretesa sostanziale, richiamando Cons. Stato, Sez. VII, n. 2213 del 2023. L’ambito della proroga va riferito alle concessioni disciplinate dall’art. 1, comma 1, d.l. n. 400/1993, ossia alle concessioni per finalità turistico-ricreative elencate dalla disposizione. La norma di interpretazione autentica di cui all’art. 13, comma 1, legge n. 172/2003 conferma che il riferimento alle concessioni del comma 1 concerne le sole concessioni turistico-ricreative, senza possibilità di estensione ad altre tipologie.

Quanto al motivo subordinato, il Tribunale ha escluso l’applicabilità della disciplina sulla durata dei contratti di affitto di fondo rustico alle società di capitali. L’assenza dell’elemento personalistico nell’esercizio organizzato dell’attività economica preclude la qualificazione come piccolo imprenditore ex art. 2083 cod. civ., figura in cui rientrano i soli coltivatori diretti. Non è pertanto invocabile la durata quindicennale rinnovabile della legge n. 203/1982. Le spese sono state compensate in ragione della particolarità delle questioni e dei continui mutamenti legislativi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 2083 c.c.

Tutte le 8 sentenze sull'art. 2083 c.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *