Daspo fuori contesto: necessaria la pericolosità attuale e concreta (TAR Piemonte n. 1036 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il daspo fuori contesto previsto dall’art. 6, comma 1, lett. c), l. n. 401/1989 non può fondarsi su una presunzione di pericolosità astratta, ancorata al solo dato formale della denuncia o della condanna per uno dei reati indicati dalla norma. Il provvedimento questorile, pur potendo prescindere da episodi verificatisi in occasione di manifestazioni sportive, esige una valutazione concreta, attuale e autonoma di pericolosità del soggetto, salvo che le risultanze penali già di per sé denotino elementi attuali, specifici e concreti di pericolosità. La misura deve inoltre rispettare il canone di proporzionalità, quanto a oggetto e durata. Ne consegue che il provvedimento che si limiti a richiamare precedenti penali risalenti e una sentenza di patteggiamento con pena sospesa difetta di motivazione ed è illegittimo.
Il Fatto
La Questura di Torino ha emesso nei confronti del ricorrente la misura del D.A.SPO. per la durata di cinque anni, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. c), l. n. 401/1989, in quanto destinatario di una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. per il reato di cui all’art. 73, comma 4, d.p.r. n. 309/1990. Unitamente al divieto di accesso è stato disposto l’obbligo di presentazione alla polizia prima di ogni incontro della squadra cittadina; tale ulteriore prescrizione è stata dapprima convalidata e poi revocata dal G.i.p. per decorso del tempo e assenza di elementi negativi.
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Piemonte chiedendone l’annullamento. La domanda cautelare è stata respinta in primo grado, ma il Cons. Stato in appello cautelare ha sospeso l’efficacia del provvedimento, rilevandone il difetto di valutazione attuale e concreta di pericolosità e la sproporzione della misura.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto il motivo relativo al presupposto applicativo della misura. Il ricorrente sosteneva che la sentenza di patteggiamento, per effetto della riforma dell’art. 445, comma 1-bis, c.p.p., non fosse equiparabile a una sentenza di condanna. Il motivo è infondato: la disposizione richiama non solo le condanne ma anche le mere denunce per i reati indicati, sicché l’esame della questione di equiparazione può essere superato. Se è ammessa la misura persino in presenza della sola denuncia, a fortiori lo è in presenza di un patteggiamento, ferma restando la necessità di una valutazione concreta della pericolosità.
Il Tribunale aderisce poi alle considerazioni del Giudice di appello sul difetto di motivazione. Il daspo fuori contesto, pur potendo prescindere da episodi avvenuti in luoghi e occasioni di competizione sportiva, non può basarsi su presunzioni di pericolosità astratta legate al solo dato formale della denuncia o condanna. Diversamente, l’atto si atteggerebbe a atto dovuto, mentre esso è espressione di discrezionalità amministrativa.
Il Collegio richiama il principio per cui sono necessari elementi attuali, specifici e concreti di pericolosità, argomentato dal Giudice di appello sulla scorta di Cons. St., III, 6.4.2023 nn. 3574 e 3575. Nel caso concreto erano stati valorizzati precedenti risalenti a vent’anni prima e una sentenza di patteggiamento con sospensione della pena, fondata su una prognosi favorevole di assenza di pericolosità che merita attenzione da parte dell’autorità amministrativa.
La misura, inoltre, è risultata sproporzionata quanto a oggetto e soprattutto a durata, superiore alla sanzione penale patteggiata e sospesa, atteggiandosi a pena accessoria automatica non prevista dall’ordinamento. Il provvedimento è dunque illegittimo per difetto di motivazione. La fondatezza del primo motivo assorbe gli ulteriori. Il ricorso è accolto con annullamento dell’atto, ferma restando la possibilità per la Questura di riesercitare il potere all’esito di una valutazione concreta di pericolosità, nel rispetto degli effetti conformativi. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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