DASPO fuori contesto e rifiuto di lasciare lo stadio (TAR Marche n. 152 del 19.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto di accesso agli impianti sportivi previsto dall’art. 6, comma 1, lett. c), legge n. 401/1989, c.d. DASPO fuori contesto, si applica a chi risulti denunciato o condannato, anche con sentenza non definitiva, per i reati ivi richiamati nel corso dei cinque anni precedenti, anche se il fatto non è stato commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive. L’eventuale archiviazione della denuncia penale non esclude il potere dell’autorità di pubblica sicurezza, che opera su un piano autonomo e preventivo rispetto all’accertamento penale. Il rifiuto di ottemperare all’invito degli steward di lasciare l’impianto, in assenza di regolare titolo di accesso, integra condotta idonea a turbare l’ordine pubblico e giustifica il provvedimento. La valutazione dei presupposti del DASPO e quella relativa all’art. 6-quater legge n. 401/1989, di rilevanza penale, restano su piani distinti.

Il Fatto

Il ricorrente, affidato in prova ai servizi sociali quale misura alternativa alla detenzione, durante un permesso per motivi sanitari si recava allo stadio comunale di Ascoli Piceno per assistere all’allestimento di una coreografia commemorativa. Secondo l’amministrazione, al termine della stessa si rifiutava di lasciare l’impianto, offendeva uno steward e favoriva l’ingresso abusivo di altro spettatore eludendo i controlli di sicurezza.

Il Questore applicava il divieto di accesso agli impianti sportivi per otto anni ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b) e c), e comma 5, legge n. 401/1989, escludendo le ulteriori prescrizioni del comma 2. Il ricorso gerarchico veniva respinto dal Prefetto. Il ricorrente impugnava entrambi i provvedimenti davanti al TAR Marche.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto la richiesta di acquisizione istruttoria del fascicolo penale e del provvedimento di archiviazione, ritenendo la causa matura per la decisione sulla base degli atti già depositati.

Nel merito, il primo motivo contesta la ricostruzione dei fatti. Il TAR osserva che la condotta contestata non riguarda l’accesso legato alla coreografia, ma il rifiuto di abbandonare lo stadio dopo la conclusione della stessa, in assenza di regolare biglietto. La mancata ottemperanza all’invito degli steward può quindi generare turbative per l’ordine pubblico. L’ingresso abusivo di altro tifoso risulta documentato dai filmati di videosorveglianza, e il ricorrente nulla allega sulla propria legittimazione a dirigere le operazioni di allestimento. L’ammesso alterco con uno steward dimostra inoltre scarsa attitudine alla collaborazione con gli organi di vigilanza.

Il secondo motivo deduce violazione dell’art. 6-quater legge n. 401/1989, rilevando che il Prefetto si sarebbe limitato a considerazioni sulla pericolosità sociale, norma estranea ai fatti contestati. La censura è disattesa: il provvedimento questorile non è stato adottato ex art. 6-quater, di rilevanza penale, ma in base all’art. 6, comma 1, lett. b) e c), e comma 5, che disciplina i poteri dell’autorità di pubblica sicurezza.

Il Collegio precisa che la fattispecie di cui alla lett. c) configura il c.d. DASPO fuori contesto, volto a evitare infiltrazioni nelle tifoserie di soggetti ritenuti pericolosi. Essa si applica a chi risulti denunciato o condannato, anche con sentenza non definitiva, per i reati richiamati nel quinquennio precedente, anche se il fatto non è stato commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive. Nel caso concreto è comunque emerso il collegamento con un evento sportivo, nel quale il ricorrente ha dato prova di scarsa collaborazione con gli organi di vigilanza.

Il ricorso è pertanto respinto. Le spese sono compensate per ragioni equitative. Il difensore, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, ha depositato nota per complessivi € 6.280,72; il Collegio liquida in via equitativa € 800,00, oltre IVA e CPA, applicando l’art. 82, comma 1, d.P.R. n. 115/2002 e la riduzione della metà ex art. 130 del medesimo d.P.R.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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