Carta del docente per i precari: luce verde all’ottemperanza (TAR Lombardia n. 3606 del 09.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’insegnante precario, in possesso di una sentenza passata in giudicato che accerta il diritto alla Carta elettronica del docente, può agire in ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del titolo. Decorso inutilmente il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, l’amministrazione è tenuta a dare completa esecuzione alla pronuncia nel termine di 90 giorni. In caso di persistente inadempimento, il giudice può nominare un commissario ad acta, individuato nel Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato, per l’adozione in via sostitutiva di tutti gli atti necessari.
Il Fatto
Un docente precario, dopo aver ottenuto dal Tribunale di Lodi, Sezione Lavoro, una sentenza favorevole che accertava il suo diritto al riconoscimento del beneficio economico della Carta elettronica del docente per l’anno scolastico 2024/25, non vedeva tuttavia dare esecuzione alla pronuncia da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito. A seguito della notifica della sentenza, l’amministrazione non provvedeva ad alcun adempimento, lasciando decorrere infruttuosamente anche il termine dilatorio di 120 giorni previsto dalla legge. Il ricorrente proponeva quindi ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo la condanna dell’amministrazione a dare esecuzione al giudicato e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR, valutata la documentazione acquisita, ha ritenuto il ricorso fondato. Ha accertato la regolarità della notifica del titolo esecutivo e il successivo inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni, che impedisce al creditore di procedere esecutivamente prima di tale scadenza.
Il Collegio ha pertanto accolto la domanda, disponendo che il Ministero dia piena e completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro nel termine di 90 giorni. Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, è stato nominato sin da ora un commissario ad acta nella figura del Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato competente, il quale vi provvederà su semplice richiesta della parte interessata. Al commissario è stata riconosciuta la facoltà di ricorrere all’istituto del pagamento in conto sospeso, qualora non vi siano fondi sufficienti.
La decisione di nominare il commissario “sin da ora” anticipa le tutele del creditore, evitando un ulteriore passaggio processuale in caso di mancata esecuzione spontanea della sentenza. Sul punto, la sentenza appare volta a scongiurare ritardi dovuti a una nuova iniziativa giudiziaria del ricorrente.
Infine, il Collegio ha condannato l’amministrazione alla rifusione delle spese di lite, liquidate in misura ridotta in considerazione della natura seriale della questione e dell’impegno professionale richiesto, disponendone la distrazione in favore dei difensori della parte ricorrente.
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Nota della Redazione
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