Cessazione della materia del contendere per il pagamento della quota ridotta di payback dei dispositivi medici (TAR Lazio n. 14315 del 18.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’articolo 7, comma 1, del d.-l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118/2025, configura un meccanismo di definizione agevolata degli obblighi di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018: il versamento, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali adottati ai sensi dell’art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015 estingue integralmente l’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici e preclude loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa. L’accertamento dell’avvenuto versamento, comunicato dalle regioni alla segreteria del TAR Lazio, determina la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di ripiano, con compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
La società ricorrente, azienda fornitrice di dispositivi medici, ha impugnato dinanzi al TAR Lazio il complesso degli atti del meccanismo del c.d. payback, tra cui il decreto ministeriale di certificazione del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018, le linee guida ministeriali e il decreto con cui la Regione Toscana ha approvato gli elenchi delle aziende soggette al ripiano, ingiungendo il versamento di una somma entro trenta giorni.
La società ha altresì chiesto la condanna delle amministrazioni resistenti al risarcimento del danno. Nel corso del giudizio è entrato in vigore l’art. 7, comma 1, del d.-l. n. 95/2025, che ha introdotto la possibilità di assolvere gli obblighi di ripiano per gli anni 2015-2018 versando una quota ridotta al 25% degli importi originari.
La Motivazione della Corte
La società ricorrente ha depositato istanza in data 23 aprile 2026, rappresentando di aver provveduto al pagamento della quota di ripiano in misura ridotta in favore della Regione Toscana e chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere a spese compensate.
La Regione Toscana ha confermato l’avvenuto versamento, producendo il decreto dirigenziale n. 20582/2025 con cui è stata presa d’atto dell’elenco delle aziende che hanno versato le quote ridotte al 25%, tra le quali è inclusa la società ricorrente, disponendone la comunicazione alla Segreteria del TAR Lazio, come previsto dall’art. 7, comma 1, del d.-l. n. 95/2025.
Il Collegio, verificata la documentazione versata in atti, ha ritenuto che l’avvenuta inclusione della società nell’elenco delle aziende che hanno integralmente versato la quota di payback in misura ridotta abbia fatto venire meno ogni residua controversia sull’obbligo di corresponsione degli importi per gli anni 2015-2018. La norma, infatti, ricollega al versamento della quota del 25% l’effetto estintivo dell’obbligazione e la preclusione di ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa.
La conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere è stata estesa all’intero gravame, comprensivo delle domande risarcitorie, con compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, giusta la previsione normativa che espressamente dispone la compensazione delle spese nei giudizi definiti con tale esito.
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Nota della Redazione
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