Revoca nulla osta e buona fede dello straniero occupato (TAR Campania n. 4810 del 01.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca del nulla osta al lavoro subordinato non può essere disposta in modo automatico e meccanicistico quando il lavoratore straniero, entrato regolarmente in Italia sulla base di un nulla osta efficace, si sia adoperato per ottemperare agli obblighi di legge e abbia nel frattempo reperito una effettiva occupazione con altro datore di lavoro. In tal caso, l’amministrazione è tenuta a valutare la sopravvenienza rilevante rappresentata dal positivo inserimento lavorativo e sociale del cittadino straniero, nel rispetto del principio di proporzionalità e di ragionevolezza. Le mancanze del datore di lavoro originario non possono andare a detrimento del lavoratore in buona fede, il quale è legittimato a impugnare il provvedimento di revoca per l’interesse concreto a permanere sul territorio nazionale.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, impugnava il provvedimento con cui la Prefettura di Caserta aveva revocato il nulla osta al lavoro subordinato rilasciato in suo favore nel 2023. Il lavoratore era entrato in Italia nell’estate dello stesso anno, ma la convocazione per la stipula del contratto di soggiorno, fissata per il maggio 2024, non aveva avuto esito positivo per l’irreperibilità del datore di lavoro originario che aveva richiesto il nulla osta. Il ricorrente aveva quindi trovato una nuova occupazione alle dipendenze di altro datore di lavoro e aveva presentato la relativa documentazione, ma la Prefettura aveva comunque adottato il provvedimento di revoca, comunicato solo in esito a un’istanza di accesso agli atti.
Il lavoratore deduceva la violazione del d.lgs. n. 286/1998 e del d.P.R. n. 394/1999, nonché dell’art. 8 CEDU, eccependo la propria buona fede e l’illegittimità di una revoca che non tenesse conto della nuova occupazione. Il Ministero dell’Interno eccepiva l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva del lavoratore e contestava nel merito le censure, ma la domanda cautelare veniva accolta dal collegio.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha innanzitutto disatteso l’eccezione di inammissibilità, rilevando l’evidente interesse del lavoratore, già entrato e occupato in Italia, a impugnare la revoca che lo priva della possibilità di permanere sul territorio nazionale. Sul merito, il collegio ha richiamato la giurisprudenza della Sezione, affermando che, in caso di buona fede del cittadino straniero e di assunzione del medesimo in costanza di efficace nulla osta da parte di altro datore di lavoro, si determina una particolare condizione soggettiva meritevole di tutela.
Secondo la Corte, la revoca non può essere applicata in modo automatico per le mancanze del datore di lavoro originario: l’amministrazione è tenuta a valutare la sopravvenienza rappresentata dal reperimento di una effettiva occupazione prima della revoca e, quindi, la possibilità di rilasciare un titolo di soggiorno coerente con la situazione concretamente maturata. Il provvedimento impugnato è stato pertanto annullato, valorizzando il positivo inserimento del lavoratore nella vita economica e sociale del paese.
Il TAR ha citato i propri precedenti (n. 1572 del 2025, n. 7323 del 2025, n. 8310 del 2025 e n. 3533 del 2026), nonché la sentenza del Consiglio di Stato n. 1977 del 2025, rilevando peraltro che l’amministrazione aveva agito con ritardo nella convocazione delle parti, circostanza che ha contribuito alla situazione di incertezza. Le particolari connotazioni della controversia e la non univocità degli orientamenti giurisprudenziali hanno indotto il collegio a compensare le spese di lite.
Nota della Redazione
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