Il daspo per manifestazioni calcistiche non si estende alle partite di futsal (TAR Campania n. 3526 del 02.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di accesso alle manifestazioni sportive di cui all’art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 deve avere ad oggetto luoghi specificamente indicati o, quanto meno, determinabili sulla base di criteri oggettivi certi contenuti nel provvedimento. Il divieto limitato alle manifestazioni sportive calcistiche non comprende le partite di futsal (calcio a cinque), che costituisce disciplina autonoma e diversa dal calcio. Ne consegue che la partecipazione a una gara di calcio a cinque non integra la violazione del divieto e non legittima il prolungamento della sua durata ai sensi dell’art. 6, comma 5, della legge n. 401/1989.
Il Fatto
Il ricorrente era già destinatario di un daspo irrogato nel 2022, con divieto di accesso alle manifestazioni sportive calcistiche e scadenza fissata al 26 giugno 2028. Nel luglio 2024 il Questore della Provincia di Napoli gli ha notificato un provvedimento di prolungamento di ulteriori tre anni della durata del divieto, sul presupposto che lo stesso avesse assistito, in data 12 gennaio 2024, a una partita di futsal presso un palazzetto dello sport.
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Campania, sostenendo di non aver violato alcun divieto poiché la gara era di calcio a cinque e non di calcio, e lamentando l’omessa valutazione delle osservazioni presentate in sede procedimentale. L’Amministrazione si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso; in sede cautelare il TAR ha accolto l’istanza proposta dal ricorrente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto disatteso la richiesta di rinvio depositata via PAT alle ore 10.50 del giorno dell’udienza, in quanto tardiva e formulata con modalità che non ne consentivano l’esame da parte del Collegio né il contraddittorio con la controparte.
Nel merito, il TAR ha richiamato l’art. 6 della legge n. 401/1989, che consente al Questore di disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, e il comma 5, che prevede l’aumento della durata del divieto in caso di violazione. La norma, per la sua incidenza sulla libertà di circolazione, richiede che il divieto non sia generale e contenga specificazioni sufficienti a perimetrarne l’ambito: solo così il destinatario ha esatta contezza dei propri obblighi e gli organi di controllo possono verificarne il rispetto.
Il Collegio ha precisato che non è necessaria la puntuale indicazione di ogni singola manifestazione, ma è indispensabile che queste siano determinabili sulla base di elementi di identificazione certi. Diversamente, il divieto sarebbe in contrasto con il diritto di libera circolazione e neppure esigibile.
Applicando tali principi, il TAR ha esaminato la natura del futsal, evidenziando che si tratta di uno sport di squadra derivante dal calcio ma caratterizzato da un numero diverso di giocatori, da differenti dimensioni del campo e della porta, da regole di gioco autonome e dallo svolgimento in ambiente chiuso e coperto. Nel 1988 la FIFA lo ha riconosciuto come disciplina ufficiale, gestita da un comitato distinto da quello del calcio. Non si tratta dunque di una versione minore del calcio, ma di una disciplina autonoma.
Da ciò è derivata la conclusione che il divieto di assistere a tutte le manifestazioni calcistiche non comprende le partite di futsal, non menzionando i luoghi in cui esse si svolgono. Il ricorrente non ha quindi violato il divieto e non poteva essergli irrogato il provvedimento di aggravamento. Il ricorso è stato accolto con annullamento del provvedimento impugnato e condanna dell’Amministrazione alle spese, liquidate in euro 2.000 oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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