Obbligo del Comune di rimuovere il pericolo da erosione costiera e dissesto (Cons. Stato n. 8482 del 23.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di una situazione di dissesto idrogeologico o di erosione costiera che espone a pericolo un immobile privato, l’obbligo di adottare le misure di messa in sicurezza grava in prima battuta sull’amministrazione proprietaria del bene pubblico e, in secondo grado, su quella responsabile della specifica causa di degrado. L’ordinanza con cui il Comune impone al privato confinante di individuare ed eseguire gli interventi necessari è generica e indeterminata, priva della necessaria istruttoria tecnica ed amministrativa, e realizza un’abdicazione alla funzione istituzionale di tutela del territorio. Un simile provvedimento non assicura al proprietario il bene della vita richiesto e non elimina, quindi, il suo interesse a ricorrere avverso la successiva nota che dichiari l’indisponibilità dei fondi. La genericità della motivazione e l’individuazione di enti sovraordinati non meglio precisati integrano un intento elusivo dell’obbligo di provvedere.

Il Fatto

Due proprietari di un fabbricato sito nel territorio comunale, compreso nel Parco Nazionale delle Cinque Terre, lamentano da anni una condizione di pericolo determinata, a valle, dall’erosione marina che ha lesionato il muraglione di sostegno del terreno e, a monte, dal progressivo cedimento del versante collinare. Con ordinanza n. 41 del 2011 il Comune aveva intimato al confinante di redigere un documento tecnico di verifica e di eseguire le opere necessarie alla messa in sicurezza.

Dopo solleciti e diffide, il Comune rispondeva con una nota del 21 dicembre 2015, nella quale riconosceva il degrado strutturale ma lo qualificava come intervento molto complesso, bisognoso di ingenti finanziamenti non disponibili e di risorse di enti sovraordinati. I proprietari impugnavano la nota davanti al TAR Liguria, che accoglieva il ricorso per la genericità della motivazione e l’assenza di istruttoria, ordinando al Comune di attivarsi e nominando commissario ad acta il Prefetto. Il Comune propone appello.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato rigetta tutti e tre i motivi. Sul primo, relativo alla pretesa carenza di interesse, il collegio osserva che l’ordinanza del 2011 si limita a imporre al privato di predisporre un documento tecnico e di indicare gli interventi necessari: si tratta di prescrizioni generiche, che rimettono alla sola società approfondimenti tecnici e scelte operative spettanti alla pubblica amministrazione. Il provvedimento, pertanto, non era idoneo ad assicurare la rimozione dello stato di pericolo e il richiamo ad esso contenuto nella nota del 2015 resta insufficiente.

Il secondo motivo concerne la qualificazione della nota come elusiva. La difesa comunale sostiene che l’ordinanza già imponeva l’esecuzione delle opere, ma la Corte ribadisce che così il Comune ha riversato sul privato compiti di stretta amministrazione, abdicando alla propria funzione di tutela del territorio. Le stesse deduzioni difensive, che invocano costi di decine di milioni di euro e il necessario contributo di enti non meglio individuati, confermano l’ellitticità della motivazione e la radicale assenza di istruttoria. Quanto al preteso coinvolgimento della Regione, non risulta traccia di iniziative oltre una nota del 2016 rimasta senza seguito.

Sul terzo motivo, la Corte ritiene che la legge regionale n. 13 del 1999, art. 5, assegni ai Comuni la competenza sull’erosione costiera degli abitati, senza limitazioni qualitative o quantitative: irrilevante è dunque che si tratti di casa isolata o dismessa. Quanto ai fenomeni di dissesto idrogeologico, il Comune non indica mai quali sarebbero gli altri soggetti competenti, con ciò confermando la genericità della deduzione.

Il collegio condivide l’impostazione del primo giudice: l’obbligo di adottare ogni misura necessaria al ripristino delle condizioni di sicurezza grava sull’amministrazione proprietaria del bene e su quella responsabile della causa di degrado, da verificare secondo i principi di diligenza e buona fede e in base alle risorse e alla dimensione organizzativa dell’ente. In esecuzione, il Comune dovrà attivare gli strumenti collaborativi con le amministrazioni competenti, compiere la ricognizione tecnica degli interventi, raggiungere un appropriato livello di progettazione e quantificare le risorse. L’appello è infondato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *