Daspo collegato a evento sportivo anche senza partita in città (Cons. Stato n. 6044 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure di prevenzione contro la violenza negli stadi, l’art. 6, comma 1, legge 13 dicembre 1989, n. 401 non richiede che gli atti di violenza siano posti in essere durante lo svolgimento della manifestazione sportiva. È sufficiente un nesso eziologico immediato con l’evento sportivo, che non esige la contemporaneità. L’espressione “in occasione o a causa di manifestazioni sportive” non presuppone che l’incontro si disputi nel medesimo luogo dell’aggressione, poiché rileva il movente sportivo della condotta e l’appartenenza delle tifoserie contrapposte. Il D.A.Spo. opera nell’ambito del diritto amministrativo della prevenzione e non richiede la certezza processuale penale: è sufficiente un compendio indiziario che, secondo il criterio del “più probabile che non”, consenta di ascrivere le condotte ai destinatari.
Il Fatto
La Questura ha adottato nei confronti di alcuni tifosi il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono incontri di calcio, per la durata di anni cinque. La misura si fondava su uno scontro tra opposte tifoserie avvenuto a Firenze, nei pressi di una fermata della tramvia, dopo che alcuni sostenitori della squadra rivale erano rientrati da una trasferta in Sicilia.
Il TAR Toscana ha accolto il ricorso degli interessati, sul rilievo che quel giorno nel capoluogo toscano non si disputava alcun incontro e che quindi mancava la manifestazione sportiva cui riferire le condotte. Il Ministero dell’interno e la Questura hanno proposto appello, chiedendo la riforma della sentenza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 6, comma 1, legge n. 401/1989 e rileva che il primo giudice ha aggiunto un requisito non previsto dalla norma, e cioè un nesso locale tra violenza e manifestazione sportiva. L’applicazione corretta del dato normativo esige invece di verificare soltanto il collegamento temporale o eziologico, alternativo e non cumulativo, dell’aggressione con l’evento sportivo.
La ricostruzione del TAR, secondo la Sezione, rischia di svuotare la portata della disciplina preventiva, che non è strumento repressivo legato alla contingenza della gara ma misura amministrativa volta a contrastare il fenomeno della violenza organizzata tra tifoserie. Irrilevante diventa quindi che nel giorno degli incidenti non fosse in programma un incontro tra le due squadre coinvolte.
Ciò che conta è che gli aggressori, appartenenti alla tifoseria locale, hanno organizzato l’aggressione dopo aver saputo del transito in città dei sostenitori rivali di ritorno dalla trasferta. La presenza dei tifosi avversari non si sarebbe registrata se la partita non si fosse svolta: la violenza è dunque causalmente riconducibile a un evento sportivo, ancorché disputato altrove.
La Corte richiama la propria giurisprudenza di sezione (Cons. Stato sez. III, 12 marzo 2026, n. 2013; Cons. Stato sez. III, 4 febbraio 2019, n. 866; Cons. Stato sez. III, 16 maggio 2022, n. 3832 e 15 febbraio 2021, n. 1297) e ribadisce l’autonomia del procedimento amministrativo da quello penale. Il primo, preventivo e discrezionale, si accontenta di un compendio indiziario valutato secondo il criterio del “più probabile che non”.
Quanto ai motivi riproposti, il secondo e il terzo sono dichiarati inammissibili perché non integralmente riprodotti ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a. Il primo motivo, relativo all’adeguatezza dell’istruttoria, è infondato. L’appello è quindi accolto e il ricorso di primo grado respinto, con compensazione delle spese del doppio grado.
Nota della Redazione
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