Ottemperanza al giudicato e commissario ad acta per il pagamento delle spettanze (TAR Sicilia n. 745 del 23.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza è accolto quando risultano provati il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo stesso. Il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato nel termine fissato, nominando in via sostitutiva il commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inerzia. L’incarico di ausiliario è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è commisurata agli interessi legali sulle somme dovute, decorrenti dalla comunicazione dell’ordine fino all’effettivo soddisfo.
Il Fatto
Il ricorrente ha adito il TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza della sentenza resa dal Tribunale ordinario di Palermo n. 1093/2018. Con quel titolo il Comune era stato condannato a versare, a titolo di risarcimento del danno per un incidente, la somma di euro 2.846,40 oltre interessi legali, nonché a rifondere le spese dei due gradi di giudizio e quelle della consulenza tecnica.
Risultando il titolo definitivo e non spontaneamente eseguito, il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo, chiedendo l’ordine di adempimento e, in caso di inerzia, la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva la sussistenza di tutti i presupposti di cui all’art. 114 c.p.a. Sotto il profilo del titolo, dall’attestazione in atti risulta il passaggio in giudicato della sentenza di cui si chiede l’esecuzione. Sotto il profilo della mora, è provato l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo.
Il ricorso è pertanto accolto nei limiti illustrati. Il Tribunale ordina all’amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate. Sono eccettuate le spese di precetto con le imposte, relative a una fase autonoma e alternativa al giudizio di ottemperanza.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Collegio nomina commissario ad acta il Prefetto di Palermo, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario munito delle necessarie competenze, che provvederà su istanza di parte entro ulteriori sessanta giorni. Il Collegio precisa che il munus di ausiliario è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza, richiamando in proposito C.G.A.R.S., 15 febbraio 2015, n. 138. Il compenso del commissario sarà determinato con successivo decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, con la precisazione che il dies a quo per la presentazione della parcella decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione, non dal deposito della relazione.
Il Collegio dispone inoltre, a carico dell’amministrazione resistente, il pagamento della penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfo o, in mancanza, alla scadenza del termine concesso per adempiere. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 2.075 oltre accessori, IVA e CPA, in applicazione del D.M. 147/2022.
Nota della Redazione
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