Subingresso in concessione demaniale marittima e necessità di evidenza pubblica (Cons. Stato n. 10544 del 31.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il subingresso nella concessione demaniale marittima disciplinato dall’art. 46 cod. nav. concerne il mero mutamento soggettivo del concessionario. Quando l’operazione incida sui termini oggettivi del rapporto, dando vita a due distinti e autonomi titoli concessori in luogo dell’unico preesistente, si configura una novazione oggettiva che eccede la portata della norma e richiede il previo espletamento di una procedura ad evidenza pubblica. È illegittimo il provvedimento comunale che, a fronte della scissione di una concessione con ampio fronte mare, consenta la divisione dell’area in lotti di dimensione ridotta, eludendo la prescrizione dei moduli non frazionabili del piano regionale delle coste. L’illegittimità consegue al rilascio di nuove concessioni senza gara, non alla mancata considerazione del piano comunale delle coste non ancora approvato.

Il Fatto

La vicenda riguarda un’area demaniale marittima situata nel Comune di Rodi Garganico, originariamente oggetto di un’unica concessione con fronte mare di 174 metri. A fronte di un’operazione di scissione societaria, il competente ufficio comunale adottava due determinazioni con le quali autorizzava due società a subentrare nella titolarità della concessione, ciascuna per una porzione dell’arenile, ognuna con fronte mare di 87 metri.

Una società titolare di un’attività di ristorazione nell’area limitrofa, priva di accesso diretto al mare e aspirante a una concessione demaniale, impugnava gli atti innanzi al TAR Puglia, che li annullava. Il Comune e le società subentranti proponevano appello, deducendo la tardività del ricorso, il difetto di interesse e la legittimità del subingresso parziale.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato respinge l’appello e conferma l’annullamento. Sul piano processuale, la Corte esclude che la pubblicazione all’albo pretorio delle determinazioni, recante la sola dicitura “Subingresso CDM 9/2009”, valga a rendere percepibile ai controinteressati il contenuto lesivo degli atti e a far decorrere i termini d’impugnazione. Il termine decorre quindi dalla piena conoscenza, conseguita con l’istanza di accesso, con conseguente tempestività del ricorso. Il principio è ricondotto alla giurisprudenza espressa da Cons. Stato, Sez. VI, n. 4273 del 13 maggio 2024.

Quanto all’interesse, la Corte valorizza la posizione della società ricorrente quale soggetto aspirante alla titolarità di una concessione con accesso al mare, confermando che il frazionamento in due concessioni distinte lede chi a quelle concessioni aspira previa gara. La pendenza di un distinto giudizio sull’assenza di titolo per gestire uno stabilimento balneare è dichiarata non pregiudiziale.

Nel merito, la Corte condivide l’inquadramento del TAR: i disposti cambiamenti dei termini oggettivi della concessione travalicano la portata dell’art. 46 cod. nav., che regola il solo mutamento soggettivo del concessionario. La scissione ha originato due nuove, distinte e autonome concessioni in violazione dell’art. 8, comma 2, legge regionale n. 17/2015, che impone il rilascio all’esito di selezione ad evidenza pubblica.

La Corte ritiene altresì infondata la censura sulla mancata approvazione definitiva del piano comunale delle coste: l’illegittimità degli atti deriva dal rilascio di nuove concessioni senza il necessario previo espletamento di procedura ad evidenza pubblica, non dalla mancata considerazione del piano. Il richiamo dell’appellante alla giurisprudenza sul subingresso parziale è escluso per difetto di sovrapponibilità con il caso in esame. Le determinazioni conseguenti all’annullamento restano riservate all’Amministrazione, ai sensi dell’art. 34, comma 2, cod. proc. amm. Le spese dell’appello sono compensate per la complessità del quadro fattuale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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