Daspo tra pericolo preventivo e limiti del divieto per manifestazioni amatoriali (TAR Piemonte n. 2061 del 27.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il DASPO è misura di prevenzione atipica che prescinde dalla responsabilità penale dell’interessato e consegue a fatti specifici indicati dalla legge. La sua funzione non è sanzionare una condotta, ma prevenire la commissione di futuri illeciti. La motivazione si fonda su un giudizio di pericolo secondo la logica del più probabile che non e richiede elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, non la certezza oltre ogni ragionevole dubbio. L’Amministrazione gode di ampia discrezionalità nel bilanciamento tra interesse pubblico all’ordine e sicurezza e interesse privato all’accesso agli stadi.
Il Fatto
Il ricorrente impugna il provvedimento con cui il Questore di Torino gli ha vietato, per cinque anni, l’accesso agli impianti sportivi e alle aree interessate al transito dei tifosi. Il divieto riguarda le manifestazioni di calcio di ogni categoria, i tornei internazionali e nazionali, gli incontri organizzati dalla FIGC, i percorsi autostradali e ferroviari e le strade limitrofe agli stadi.
Il provvedimento si fonda su due episodi: la rissa tra gruppi ultras in occasione dell’incontro Torino-Juventus e le condotte prevaricatorie ai danni di altri tifosi durante Juventus-Inter all’Allianz Stadium. Il TAR ha respinto l’istanza cautelare con ordinanza n. 227 del 6 luglio 2023. Il ricorrente deduce violazione dell’art. 6 della legge n. 401/1989, difetto di motivazione, omessa comunicazione di avvio del procedimento e sproporzione del divieto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui il DASPO può essere imposto anche in ipotesi di semplice pericolo per l’ordine pubblico, non solo in caso di accertata lesione (Cons. Stato, sez. III, n. 2313 del 2020). Il quadro indiziario richiesto è quello “abbastanza univoco ed evidente” (TAR Emilia-Romagna n. 149 del 2020).
Quanto al primo episodio, dagli atti risulta che il ricorrente, esponente di spicco di un gruppo ultras e già destinatario di un precedente DASPO, è stato riconosciuto tramite documentazione fotografica nel contesto della rissa. Per tali fatti è stato deferito per rissa aggravata. Il TAR ribadisce che non vi era altra giustificazione alla presenza in quel luogo se non l’adesione, quantomeno morale, all’iniziativa della tifoseria.
Quanto al secondo episodio, la videosorveglianza e le sommarie informazioni testimoniali — fonti di prova valutabili anche fuori dal giudizio penale — hanno accertato che il ricorrente, con atteggiamenti prevaricatori, ha preteso di determinare chi potesse sostare in curva; ha spinto un appartenente alla Polizia di Stato, proseguendo anche dopo la qualificazione, e ha mimato un pugno. Ne è seguita una condanna a mesi uno di reclusione ex art. 444 cod. proc. pen., divenuta irrevocabile il 27.04.2025. Le condotte rientrano nelle ipotesi dell’art. 6, comma 1, lett. a), b) e c).
Il terzo motivo è infondato: la mancata comunicazione di avvio non produce vizio insanabile, data la natura cautelare del provvedimento e l’urgenza di impedire il ripetersi dei comportamenti (TAR Veneto n. 1322 del 2023). L’Amministrazione ha inoltre esplicitato le ragioni dell’urgenza, legate all’imminente ripresa del campionato, e il tempo impiegato è giustificato dall’identificazione dei soggetti in un contesto di massa.
Il Collegio reputa infondata la censura sulla genericità del divieto, che opera solo in relazione a concrete circostanze di tempo e luogo. Il dispositivo accoglie però il ricorso limitatamente al divieto di accesso alle manifestazioni dilettantistiche e amatoriali, con condanna alle spese di euro 4.000,00.
Nota della Redazione
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