Terapia ABA e inerzia della ASL: danno non patrimoniale risarcibile per presunzioni (Cons. Stato n. 2006 del 12.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di erogazione di prestazioni sanitarie in favore di minore affetto da disturbo dello spettro autistico, la mancata tempestiva presa in carico da parte della ASL integra una condotta lesiva fonte di danno patrimoniale, per le spese sostenute dai genitori nelle more del procedimento, e di danno non patrimoniale. Quest’ultimo, qualificabile come danno esistenziale o dinamico-relazionale, non è risarcibile in re ipsa, ma è provabile mediante presunzioni semplici, ove il danneggiato alleghi elementi di fatto idonei a inferire l’esistenza e l’entità del pregiudizio. Il giudice deve apprezzare il depauperamento delle espressioni sociali e relazionali del minore, senza indagine tecnico-scientifica sul nesso causale tra singoli interventi e mancato recupero. La liquidazione è equitativa e resta contenuta entro i limiti della domanda, per il divieto di pronuncia ultra petita.
Il Fatto
I genitori di un minore affetto da sindrome di Jacobs e da disturbo dello spettro autistico avevano chiesto alla ASL di riferimento l’erogazione, in via diretta o indiretta, del trattamento riabilitativo con metodo A.B.A. per sedici ore settimanali, oltre al risarcimento del danno da inerzia amministrativa. Il TAR Lazio, con la sentenza impugnata, ha dichiarato improcedibile la domanda di accertamento, essendo nelle more intervenuta una proposta terapeutica accettata dai ricorrenti, ha riconosciuto solo in parte il danno patrimoniale e ha respinto integralmente la domanda di danno non patrimoniale, giudicata generica e priva di supporto probatorio.
I genitori hanno proposto appello, censurando l’individuazione del dies a quo del rimborso e la reiezione del pregiudizio non patrimoniale. La ASL e la Regione, ritualmente intimate, non si sono costituite in secondo grado.
La Motivazione della Corte
Il Collegio conferma, sul primo profilo, la statuizione del TAR. Le Linee guida regionali di cui alla DGR Regione Lazio n. 75 del 13 febbraio 2018 attribuiscono al pediatra di libera scelta la formulazione del sospetto diagnostico e riservano alla U.O.C. TSMREE della ASL, e non a strutture private convenzionate od ospedaliere, l’erogazione dei trattamenti. Il riconoscimento del trattamento riabilitativo esige dunque una previa visita multidisciplinare presso il servizio competente, cui gli appellanti non si erano rivolti prima del ricorso.
La prenotazione presso un centro privato convenzionato resta circostanza inconferente: solo con l’instaurazione del giudizio la ASL è stata posta nella condizione di attivarsi. Il dies a quo va pertanto collocato alla scadenza del termine di trenta giorni ex art. 2, comma 2, legge n. 241/1990 dalla diffida, e il periodo risarcibile del danno patrimoniale corre dal 19 gennaio 2022 all’aprile 2023, quando è intervenuta la proposta di progetto.
È invece fondato il motivo sul danno non patrimoniale. Richiamata la sentenza n. 1373 del 12 febbraio 2024 della stessa Sezione e l’indirizzo di Sez. IV n. 10346 del 24 novembre 2022, il Consiglio ribadisce che il pregiudizio, pur non risarcibile in re ipsa, ammette prova per presunzioni semplici. Non occorre valutare tecnicamente il nesso tra singoli interventi e mancato recupero: rileva il depauperamento della vita del minore nelle sue espressioni sociali e relazionali, scolastiche e non, causato dall’assenza di una rete di supporto coordinata.
La liquidazione è equitativa. Poiché però i ricorrenti avevano quantificato la pretesa in 5.000,00 euro, il Collegio riconosce tale somma, dovendosi escludere la diversa misura indicata nella pronuncia richiamata: la sua rideterminazione in appello costituirebbe domanda nuova e violerebbe il divieto di ultra petita. L’appello è quindi in parte respinto e in parte accolto, con condanna della ASL alle spese per entrambi i gradi.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.