Prelievi latte: prescrizione decennale e autonomia dell’intimazione di pagamento (Cons. Stato n. 4289 del 20.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il credito dello Stato per il prelievo supplementare sul latte si prescrive nel termine ordinario decennale di cui all’art. 2946 cod. civ. e non nel termine quadriennale dell’art. 3, par. 1, reg. CE n. 2988/1995, che disciplina la prescrizione delle azioni giudiziarie e non dei crediti. A decorrere dalla campagna 2003/2004 il prelievo non integra una “irregolarità” ai sensi del citato regolamento, essendo gli Stati membri direttamente debitori verso l’Unione. Il termine quadriennale unionale costituisce comunque un minimo, derogabile dagli Stati con un termine più lungo. L’atto di costituzione dell’amministrazione nel giudizio di accertamento negativo promosso dal produttore integra atto interruttivo con effetti permanenti ex art. 2945, comma 2, cod. civ. L’intimazione di pagamento è impugnabile solo per vizi propri, non per censure riferibili all’originario atto di accertamento.

Il Fatto

La società agricola ricorrente ha impugnato due intimazioni di pagamento notificate ai soci, quali responsabili solidali, relative a una cartella emessa per l’annata lattiera 2003/2004. Nel primo grado la società ha dedotto la prescrizione del credito, il contrasto della disciplina interna con quella unionale in materia di riassegnazione delle quote, il difetto di istruttoria e di motivazione della cartella, anche con riguardo al calcolo degli interessi.

Il TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, ha respinto la domanda di accertamento della prescrizione, ritenendo applicabile il termine decennale e non maturata la prescrizione alla data della sentenza n. 172/2017 dello stesso TAR. Ha poi accolto in parte il motivo sul difetto di istruttoria e rigettato o assorbito gli altri. La società ha proposto appello, censurando la reiezione della prescrizione e il rigetto del motivo fondato sulla asserita falsità dei dati del sistema, emergente da un provvedimento penale del 2019.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il termine prescrizionale. Richiamando la propria giurisprudenza, ribadisce che il credito da prelievo si prescrive in dieci anni per effetto dell’art. 2946 cod. civ. La difesa dell’appellante invoca l’art. 3, par. 1, reg. CE n. 2988/1995, ma la norma riguarda la prescrizione delle azioni giudiziarie, non dei crediti, e non è pertinente.

Il Consiglio di Stato aggiunge una considerazione di sistema. Dalla campagna 2003/2004 l’ordinamento unionale ha previsto una responsabilità diretta degli Stati verso l’Unione, sicché i prelievi non integrano l’“irregolarità” definita dall’art. 1, par. 2, del regolamento. La tutela del bilancio unionale è assicurata dagli Stati, mentre spetta alle autorità statali recuperare il prelievo dai produttori. Il termine quadriennale è peraltro un minimo, potendo gli Stati applicarne uno più lungo.

Quanto all’interruzione, l’atto di costituzione dell’AGEA nei giudizi promossi dal privato esprime la volontà di resistere alla domanda di accertamento negativo e costituisce atto interruttivo ex art. 2943, comma 2, cod. civ., con effetti permanenti ex art. 2945, comma 2, cod. civ. Il Collegio richiama in proposito la giurisprudenza amministrativa e della Cassazione.

È respinta anche la tesi della maturazione della prescrizione prima della notifica del 2015. Il primo giudice aveva accertato, con motivazione non impugnata, che la prescrizione non era maturata alla data del giudizio definito con la sentenza n. 172/2017, nel quale era stata impugnata anche la cartella del 2015, né dopo, essendo decorsi solo quattro anni tra il 2017 e il 2021.

Il secondo motivo è dichiarato infondato. L’intimazione di pagamento riferita a debenze già accertate è impugnabile solo per vizi propri, non per censure riferibili all’originario atto di accertamento. Il difetto di istruttoria attiene alla quantificazione già contestata in precedenza ed è quindi inammissibile in questa sede. Il provvedimento penale del 2019 non era deducibile solo dopo la sua emissione ed è comunque inidoneo a provare l’erronea quantificazione verso il singolo produttore. L’appello è respinto, con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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