DASPO, serve la prova della condotta individuale anche nel gruppo (TAR Toscana n. 1656 del 21.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive incide sulla libertà personale e può dirsi legittimo solo se applicato in modo rigorosamente ancorato ai presupposti di legge. Anche quando il comportamento contestato è di gruppo, deve essere possibile individuare una somma di responsabilità individuali omogenee, supportate da elementi diretti o presuntivi che attestino la inequivoca e consapevole partecipazione di ciascun destinatario. La mera presenza del tifoso sul mezzo su cui è stato rinvenuto materiale atto ad offendere non integra, di per sé, la condotta prevista dall’art. 6, comma 1, lett. b), legge n. 401/1989, secondo il criterio del più probabile che non. Il provvedimento di riesame che rinnovi la valutazione dei presupposti e confermi i DASPO è autonomamente impugnabile e il suo annullamento travolge i divieti confermati.
Il Fatto
Al termine di un incontro di calcio di serie A, durante la bonifica dei luoghi interessati dal deflusso della tifoseria ospite, la Polizia controllava due autobus sui quali stavano per risalire gli ultras della squadra ospite. A bordo veniva rinvenuto un cospicuo insieme di oggetti atti ad offendere e artifizi pirotecnici: armi da punta e taglio, manganelli telescopici, passamontagna, materiale pirotecnico, parte disseminato sui sedili e parte in due borse poste sui sedili anteriori. I passeggeri venivano identificati e destinatari di provvedimenti di DASPO di durata e contenuto variabili, commisurati al profilo individuale.
I DASPO non venivano tempestivamente impugnati, salvo che da tre destinatari con separati ricorsi; in uno di questi il Tribunale accoglieva l’istanza cautelare con ordinanza n. 33 del 16 gennaio 2025, non apparendo allo stato evidente la responsabilità del ricorrente. Su tale base i ricorrenti presentavano istanza di revoca dei divieti. La Questura respingeva l’istanza, ritenendo il provvedimento cautelare inidoneo a fondare la revoca e confermando nel merito la responsabilità ascrivibile a tutto il gruppo organizzato. I ricorrenti impugnavano il diniego, unitamente ai DASPO presupposti, deducendo la violazione dell’art. 6, comma 1, lett. b), legge n. 401/1989 e il difetto di motivazione.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio affronta l’eccezione di inammissibilità per omessa e tardiva impugnazione dei DASPO presupposti. Il provvedimento di rigetto dell’istanza di revoca non costituisce un atto dovuto: la Questura, pur non essendovi obbligata, ha riesaminato la legittimità dei provvedimenti già emanati ed ha emesso un nuovo ed autonomo provvedimento, confermativo dei DASPO e dotato di autonomo valore provvedimentale.
In sede di riesame l’Amministrazione ha compiuto una nuova valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, adottando un provvedimento interamente sostitutivo degli originari DASPO, con efficacia ex tunc. Sul piano processuale ciò comporta la piena impugnabilità del provvedimento di conferma per ogni aspetto, anche sostanziale; il suo annullamento travolge i DASPO confermati ed assorbiti, rendendo irrilevante la loro mancata autonoma impugnazione.
Nel merito il ricorso è fondato. Il Collegio richiama l’art. 6, comma 1, legge n. 401/1989 e qualifica il DASPO come misura di prevenzione volta a evitare, de futuro, turbative all’ordine pubblico nelle manifestazioni sportive. All’Autorità amministrativa spetta un equo bilanciamento tra l’interesse alla sicurezza e quello privato all’accesso agli stadi; resta però necessario che al destinatario sia ascrivibile un comportamento concreto, volto con chiarezza e univocità alla commissione del fatto potenzialmente pericoloso (T.A.R. Toscana n. 907 del 2025; T.A.R. Piemonte n. 303 del 2020).
Nel caso esaminato i DASPO si fondano esclusivamente sulla circostanza che i ricorrenti fossero saliti sull’autobus sul quale era stato rinvenuto il materiale. Manca alcun elemento concreto che colleghi tale materiale alla disponibilità di ciascuno dei passeggeri e alcuna specifica valutazione delle singole porzioni di responsabilità per il fatto collettivo. Non si erano verificati scontri, e il materiale era stato trovato prima che i tifosi risalissero a bordo, non potendosi escludere che fosse stato sistemato da terzi o da alcuni passeggeri non identificati.
Difetta dunque la prova, secondo il criterio del più probabile che non, della responsabilità personale di tutti e di ciascuno dei ricorrenti. Anche nel comportamento di gruppo deve essere individuabile una somma di responsabilità individuali omogenee, supportate da elementi diretti o presuntivi sulla consapevole partecipazione dei singoli (Cons. Stato n. 2997 del 2019). Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento degli atti impugnati e compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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