Revoca del porto d’armi e difetto di interesse dopo il divieto prefettizio (TAR Toscana n. 1655 del 21.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di armi, il divieto di detenzione pronunciato dal Prefetto ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S. costituisce presupposto necessario della licenza di porto d’armi. La revoca della licenza da parte del Questore è perciò conseguenza diretta e vincolata, priva di margini di discrezionalità. Ne deriva che il ricorso contro la revoca è inammissibile per difetto di interesse quando il divieto prefettizio sia divenuto inoppugnabile. Il porto d’armi non è diritto assoluto, ma eccezione al divieto di detenere armi, riconoscibile solo a fronte di completa affidabilità del soggetto. Il giudizio dell’Autorità di pubblica sicurezza è ampiamente discrezionale e sindacabile solo per illogicità o travisamento dei fatti.

Il Fatto

Il ricorrente era titolare di una licenza di porto di fucile per lo sport del tiro a volo, rilasciata dalla Questura di Pistoia. Il Questore ne ha disposto la revoca dopo una segnalazione all’Autorità giudiziaria per il reato di cui all’art. 703 cod. pen.: l’interessato aveva esploso alcuni colpi d’arma da fuoco nei pressi della propria abitazione per abbattere un drone che sorvolava la sua proprietà. La Questura ha ritenuto il gesto idoneo a compromettere la piena affidabilità nell’uso delle armi.

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con un’unica censura di eccesso di potere, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. Ha dedotto di essere incensurato, di aver agito in un momento di esasperazione per le reiterate incursioni del drone e di aver sparato in aria, verso il bosco, senza pericolo per persone o cose. L’Amministrazione ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione del presupposto decreto prefettizio di divieto di detenzione armi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta per prima l’eccezione processuale. Sul rapporto tra il divieto di detenere armi ex art. 39 T.U.L.P.S. e i provvedimenti autorizzatori al porto, la giurisprudenza amministrativa consolidata afferma che, una volta emesso il divieto prefettizio, la revoca della licenza da parte del Questore è conseguenza diretta e vincolata. L’autorizzazione alla detenzione è presupposto necessario della licenza di porto d’armi.

Ne segue che la domanda di annullamento della revoca è inammissibile per difetto di interesse se il divieto di detenzione è divenuto inoppugnabile. Il Collegio richiama in proposito T.A.R. Toscana, sez. IV, n. 1272 del 2 luglio 2025, T.A.R. Puglia, Bari, sez. II, n. 1175 del 2023, T.A.R. Basilicata n. 154 del 2022 e Cons. Stato, sez. III, n. 1292 del 2013.

Nel caso concreto il ricorrente non ha impugnato il decreto prefettizio di divieto di detenzione armi e munizioni, adottato per la medesima vicenda e notificatogli. Il ricorso è quindi inammissibile, in ragione del carattere vincolato della revoca della licenza di porto di fucile.

Solo per completezza, il Tribunale osserva che il ricorso sarebbe comunque infondato nel merito. Il porto d’armi non è oggetto di un diritto assoluto e può essere riconosciuto solo a fronte della perfetta e completa sicurezza circa il buon uso delle armi. Il giudizio dell’Autorità di pubblica sicurezza è espressione di una valutazione ampiamente discrezionale, che richiede un giudizio di completa affidabilità basato su rigorosi parametri tecnici, come affermato da Cons. Stato, sez. III, n. 6565 del 2024 e T.A.R. Toscana, sez. II, n. 1297 del 2021. Il giudizio prognostico sul pericolo di abuso delle armi segue un ragionamento induttivo e probabilistico, che non esige la certezza propria dell’accertamento penale ma una previsione di “più probabile che non” (T.A.R. Toscana, sez. IV, n. 1042 del 2025; Cons. Stato, sez. III, n. 194 del 2025).

Le valutazioni della Questura non presentano profili di evidente illogicità o di travisamento dei fatti. I fatti posti a base della vicenda penale, conclusasi con decreto penale di condanna per la violazione dell’art. 703 cod. pen., evidenziano un uso dell’arma del tutto sproporzionato e inappropriato, impiegata per farsi giustizia da sé. Lo sparo in aria nei pressi di una zona abitata è di per sé gesto pericoloso per la pubblica incolumità, perché i proiettili possono atterrare anche molto lontano con forza lesiva. L’episodio, pur isolato, è ragionevolmente idoneo a compromettere la completa affidabilità nell’uso delle armi.

Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese di giudizio in favore dell’Amministrazione resistente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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