Variante urbanistica e ottemperanza: il diniego del Comune non elude il giudicato (TAR Lazio n. 260 del 02.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In esecuzione della sentenza che ha annullato il decreto del commissario ad acta per omessa valutazione delle integrazioni progettuali, il Comune riesercita le proprie prerogative di valutazione e decisione e adotta un nuovo provvedimento, impugnabile per vizi propri di legittimità e non per elusione del giudicato. L’istanza di variante localizzativa ai sensi dell’art. 4, comma 5, l.r. Lazio n. 36/1986 non è assistita da alcun obbligo giuridico di accoglimento, ma resta espressione di discrezionalità amministrativa in ordine all’opportunità della modifica della destinazione di zona. Il diniego è legittimo quando si fonda su carenze documentali e progettuali riscontrate dall’ufficio tecnico, previamente segnalate all’istante. Non integra violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990 il provvedimento finale che, nel confutare le osservazioni dell’istante, articoli in modo più diffuso le ragioni già poste a base del preavviso di rigetto.

Il Fatto

La società ricorrente è proprietaria di un’area di circa tredici ettari destinata in parte a industria e in parte ad agricoltura, sulla quale intendeva localizzare un complesso polifunzionale. A tal fine ha chiesto al Comune l’avvio del procedimento di variante urbanistica al PRG, secondo il modulo dell’art. 4, comma 5, l.r. n. 36/1986.

Dopo un lungo iter, un primo ricorso avverso il silenzio è stato accolto con sentenza del 4 maggio 2021, che ha nominato un commissario ad acta. Il commissario ha concluso il procedimento con un diniego, annullato in sede di reclamo perché non aveva esaminato le integrazioni progettuali depositate nel maggio 2020. Il Comune ha quindi riaperto l’istruttoria, ha chiesto ulteriori integrazioni e, all’esito, ha respinto la proposta di variante. La società ha impugnato il diniego deducendo violazione ed elusione del giudicato e vizi di motivazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio qualifica correttamente il giudizio come impugnatorio e non di ottemperanza. Il Comune, in esecuzione della sentenza, ha riesercitato i propri poteri di valutazione sul progetto modificato, adottando un nuovo provvedimento: manca quindi il presupposto dell’elusione del giudicato. La sentenza precedente aveva del resto stabilito che, sulle integrazioni non valutate dal commissario, spettava al Comune esercitare le prerogative proprie.

Superata la questione preliminare, il TAR affronta il profilo sostanziale. L’istanza di variante localizzativa non può essere oggetto di alcun obbligo giuridico di modifica della destinazione urbanistica: si tratta di una valutazione discrezionale dell’amministrazione circa l’opportunità della ri-zonizzazione.

Quanto all’art. 10-bis l. n. 241/1990, il preavviso di diniego si fondava sulla mancata integrazione documentale, già richiesta con precedenti note. Il provvedimento finale tiene conto delle osservazioni dell’istante e ne confuta le prospettazioni in modo più articolato: ciò non integra violazione della norma, che mira proprio ad acquisire l’apporto procedimentale dell’interessato.

Nel merito, il Comune ha rilevato che l’integrazione presentata risultava carente sotto il profilo documentale e grafico e completamente rimodulata, tanto da costituire una nuova progettazione, con necessità di nuovo dimensionamento degli standard. La volumetria dichiarata era difforme da quella accertata dall’Ufficio Antiabusivismo, con ricadute su superficie territoriale, indici di fabbricabilità, superficie copribile e dotazioni.

Il TAR esclude anche la violazione del principio di proporzionalità: le carenze erano state previamente segnalate e l’istante le ha respinte, sicché nessuna ulteriore attività istruttoria poteva essere richiesta. Il diniego risulta quindi legittimamente motivato e il ricorso è respinto, con estromissione della Regione Lazio per difetto di legittimazione passiva e compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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