Abrogazione tacita della distanza minima regionale tra impianti fotovoltaici (TAR Toscana n. 1649 del 21.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La disposizione regionale che impone una distanza minima di duecento metri tra impianti fotovoltaici a terra di potenza superiore a 200 kW è tacitamente abrogata per effetto dell’entrata in vigore dell’art. 20, comma 8, lett. c-ter, n. 2, D.Lgs. n. 199/2021, che considera idonee le aree agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di cinquecento metri da uno stabilimento preesistente. La norma statale, espressione del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili e di concentrazione degli impianti in aree già antropizzate, è incompatibile con il limite regionale più restrittivo. Il meccanismo abrogativo opera ai sensi degli artt. 9 e 10 della legge n. 62/1953, trattandosi di norma regionale previgente in materia di legislazione concorrente. Il diniego fondato esclusivamente su tale disposizione è illegittimo e va annullato.
Il Fatto
La società ricorrente ha presentato istanza di autorizzazione unica ex art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra di potenza pari a 4,99 MW in area agricola del Comune di Collesalvetti. La Regione Toscana ha negato il titolo con decreto dell’11.4.2024, rilevando che il progetto si colloca a distanza inferiore a duecento metri da altro impianto fotovoltaico già autorizzato, in contrasto con l’art. 6 della L.R. n. 11/2011.
La società ha impugnato il diniego davanti al TAR Toscana, deducendo l’incompatibilità della norma regionale con il quadro statale ed euro-unitario in materia di fonti rinnovabili, l’illegittimità del diniego per difetto di istruttoria e motivazione, la mancata attivazione della conferenza di servizi e, in via subordinata, l’illegittimità costituzionale della disposizione regionale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio individua il nucleo della controversia nel rapporto tra disciplina statale e regionale nella materia produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia, affidata dall’art. 117, terzo comma, Cost. alla legislazione concorrente. Richiamando la giurisprudenza costituzionale, il Tribunale ribadisce che le Linee guida di cui al D.M. 10.9.2010 hanno natura inderogabile e vincolano le Regioni, che possono individuare aree non idonee solo all’esito di specifica istruttoria e in relazione a tipologie e dimensioni determinate di impianti.
Il TAR rileva che il D.Lgs. n. 199/2021 ha ridisciplinato la materia, attribuendo alle Regioni l’individuazione non già delle aree non idonee, ma delle aree idonee. La disposizione transitoria dell’art. 20, comma 8, lett. c-ter, n. 2, considera idonee le aree agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di cinquecento metri da uno stabilimento preesistente, nozione alla quale può ricondursi un impianto fotovoltaico di potenza superiore a 20 kW, secondo l’interpretazione sistematica desumibile dal D.M. 19.2.2007 e dalla giurisprudenza amministrativa richiamata.
Nel caso concreto l’area di impianto ricade in tale previsione, essendo collocata entro il buffer di cinquecento metri da impianto preesistente. Il Collegio esclude l’applicabilità del comma 1-bis dell’art. 20, introdotto dal D.L. n. 63/2024, in quanto successivo all’istanza e al provvedimento impugnato, per effetto della disciplina transitoria di cui all’art. 5, comma 2, del medesimo decreto. La regola regionale della distanza minima di duecento metri contrasta con la più favorevole misura statale e con l’obiettivo di concentrare gli impianti FER in siti già compromessi da trasformazioni antropiche.
Da qui l’affermazione dell’abrogazione tacita dell’art. 6, comma 1, L.R. n. 11/2011, nella parte in cui stabilisce la distanza minima, in applicazione del meccanismo degli artt. 9 e 10 della legge n. 62/1953, richiamato sul punto dalla giurisprudenza amministrativa. Il diniego impugnato viene annullato, con salvezza della riedizione del potere amministrativo; l’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento delle ulteriori censure. Le spese sono compensate in ragione della complessità delle questioni giuridiche trattate.
Nota della Redazione
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